Caparra confirmatoria e penale non cumulabili in caso di recesso (Cass. civ. Sez. II n. 10541 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stipulazione congiunta di caparra confirmatoria e clausola penale, i due istituti mantengono funzioni diverse e non possono essere fatti operare cumulativamente quando la parte non inadempiente abbia esercitato il recesso. La caparra confirmatoria opera per il caso in cui il contratto non debba più essere adempiuto per l’avvenuto esercizio del diritto di recesso, assorbendo in sé la duplice funzione di anticipazione della prestazione e di risarcimento anticipato del danno. La clausola penale opera invece quando il recesso non sia stato esercitato e la parte non inadempiente preferisca domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto. Ne consegue che, esperito il recesso con ritenzione della caparra, è esclusa la condanna dell’inadempiente anche al pagamento della penale, non potendo la parte non inadempiente dimostrare alcun maggior danno.
Il Fatto
Un promissario acquirente versava una somma a titolo di acconto sul prezzo di un immobile in costruzione, in forza di un contratto preliminare di compravendita. Deduceva l’inadempimento della società venditrice, per il mancato completamento dell’opera e la mancata stipula del contratto definitivo, e chiedeva la risoluzione del preliminare con restituzione della somma versata e risarcimento del maggior danno.
Il giudice di primo grado riteneva adempiente la venditrice, legittimo il recesso da questa esercitato e legittima la ritenzione della somma, qualificata come caparra confirmatoria; accoglieva la riconvenzionale della società e, prevista in contratto anche una penale del 30% del prezzo, la riduceva d’ufficio al 15% ex art. 1384 cod. civ., condannando l’acquirente al pagamento della differenza. La Corte d’appello rigettava il gravame e l’appello incidentale, confermando la pronuncia. Il promissario acquirente ricorreva allora per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che deduceva la nullità della sentenza per l’illegittima costituzione del collegio, cui aveva partecipato un giudice ausiliario in qualità di relatore, è respinto. Alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis e della giurisprudenza costituzionale richiamata, la partecipazione del giudice ausiliario al collegio d’appello non incide sulla regolare costituzione dell’organo giudicante, ex art. 158 cod. proc. civ., né determina nullità dell’attività giurisdizionale.
Il secondo motivo, relativo alla dedotta nullità della scrittura privata per impossibilità o illiceità dell’oggetto ex artt. 1346 e 1418 cod. civ., è dichiarato inammissibile: il mezzo è privo di rubrica e si risolve in un indistinto coacervo di elementi di fatto e di vaghe menzioni normative, che non consentono di comprendere la censura mossa alla sentenza impugnata.
Il quarto e il quinto motivo attengono all’interpretazione di atti negoziali e alla valutazione delle risultanze probatorie. La Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto è accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità salvo violazione dei canoni di ermeneutica o omesso esame di un fatto decisivo. Nella specie l’interpretazione prescelta dalla Corte distrettuale è plausibile e adeguatamente motivata, né il ricorrente ha indicato i canoni in concreto inosservati; i motivi sono pertanto inammissibili.
È invece accolto il terzo motivo, per ragioni diverse da quelle prospettate dalla parte. La Corte può ritenere fondata la questione per una ragione giuridica diversa, individuata d’ufficio, purché sulla base dei fatti accertati e senza confliggere con il monopolio della parte nell’esercizio della domanda. Nel caso di specie la venditrice aveva esercitato il recesso dal preliminare in forza della caparra confirmatoria, parzialmente versata, e i giudici di merito avevano confermato anche la condanna dell’acquirente al pagamento della penale, ridotta dal 30 al 15%.
La Corte ricostruisce la distinzione tra i due istituti: la caparra confirmatoria opera quando il contratto non debba più essere adempiuto per l’esercizio del recesso; la clausola penale opera quando il recesso non sia stato esercitato e la parte non inadempiente domandi l’esecuzione o la risoluzione. Esperito il recesso con ritenzione della caparra, alla parte non inadempiente è precluso pretendere anche la penale, non potendo dimostrare alcun maggior danno. La sentenza impugnata è quindi cassata e, decidendo nel merito, è esclusa la condanna dell’acquirente al pagamento della penale; le spese di merito si confermano, quelle di legittimità si compensano.
Nota della Redazione
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