Riduzione fondi trattamento accessorio dirigenti sanitari e taglio lineare illegittimo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17508 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, opera esclusivamente sulla parte accessoria e non su quella fondamentale della retribuzione. La riduzione automatica in misura proporzionale alle cessazioni dal servizio impone di decurtare i Fondi contrattuali delle quote riferibili ai dirigenti cessati e di suddividere l’importo residuo tra i lavoratori in servizio secondo la graduazione delle funzioni. È illegittimo il taglio percentuale uniforme applicato dall’Azienda sulla parte variabile della retribuzione di posizione, che non rispetta la lettera della norma né la sua finalità di contenimento della spesa. Il ricalcolo ex post non determina una riduzione del trattamento rispetto a quanto spettante nel 2010 e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non richiedendo la rimozione di atti di macro-organizzazione.

Il Fatto

Un dirigente medico di primo livello di una Azienda sanitaria locale conveniva in giudizio la propria datrice di lavoro davanti al Tribunale, contestando la decurtazione del 30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico. L’Azienda, in attuazione delle linee di indirizzo regionali, aveva operato la riduzione sull’intero trattamento, trattenendo somme anche sulla parte fissa e adottando criteri di calcolo ritenuti arbitrari. Il dirigente chiedeva la declaratoria di illegittimità della trattenuta e la restituzione di quanto indebitamente sottratto.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo l’illegittimità della decurtazione sul fondo ma ritenendo legittima la trattenuta sulla retribuzione. La Corte d’Appello rigettava l’appello dell’Azienda e accoglieva quello incidentale del medico, condannando la struttura sanitaria alla restituzione. Propone ricorso per cassazione l’Azienda, deducendo due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la carenza di interesse ad agire del dirigente, è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il ricorso non trascrive gli atti di primo grado né l’atto di appello, limitandosi a sintesi narrative, e che non è chiaro se la prospettata carenza riguardi la decurtazione provvisoria o il fatto che il trattamento di base non sarebbe stato intaccato.

Il secondo motivo è accolto per quanto di ragione. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 demanda ai contratti collettivi la definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio, ma l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 cristallizza l’ammontare delle risorse per il trattamento accessorio all’importo del 2010, con riduzione automatica proporzionale alle cessazioni dal servizio. Si tratta di disposizioni inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina contrattuale.

La norma, secondo la Corte, persegue la finalità di fissare un tetto alle sole risorse del trattamento accessorio e non di quello fondamentale. I precedenti richiamati escludono che l’Amministrazione possa disporre unilateralmente del contratto collettivo e che siano ammessi trattamenti peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione. Il criterio corretto impone di depurare i Fondi dalle quote riferibili ai dirigenti cessati, suddividere l’importo tra i lavoratori in servizio secondo la graduazione e calcolare quanto spettante a ciascuno.

Il taglio percentuale uniforme del 30%, applicato a tutti i dipendenti, contrasta con la lettera della norma e con la sua ratio di risparmio. La Corte precisa che la retribuzione di posizione si compone di una parte fissa e una variabile, la cui somma corrisponde al valore degli incarichi attribuiti in base alla pesatura delle funzioni. La revisione delle graduazioni, inoltre, riguarda solo le proporzioni di divisione dei Fondi e non può giustificare una riduzione forfettaria.

Poiché la Corte d’Appello ha calcolato il dovuto senza considerare la riduzione dei Fondi per effetto delle cessazioni dal servizio, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi indicati ed eseguire le necessarie verifiche contabili per accertare il dare-avere tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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