Pena in misura media o prossima al minimo insindacabile in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 11062 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della pena, la specifica motivazione sui criteri adottati dal giudice è richiesta solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. La scelta implicitamente fondata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale resta riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Analoga insindacabilità vale per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., quando il giudice di merito esprima una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, valorizzando la negativa personalità dell’imputato risultante dai suoi precedenti penali.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 7 giugno 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno il 25 settembre 2020 nei confronti dell’imputato per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 2 e 3, 625 n. 5 cod. pen., alla pena di due anni di reclusione ed euro 618,00 di multa.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo: violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione sull’eccessiva entità della pena applicata e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Il Collegio ha rilevato che la decisione impugnata è sorretta da un apparato argomentativo conferente e di pieno rispetto della previsione normativa quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il principio posto a fondamento della decisione è che una motivazione specifica e dettagliata sui criteri seguiti nella determinazione della pena si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. Quando invece il giudice irroga una pena in misura media o prossima al minimo edittale, la scelta è riservata al giudice di merito e resta insindacabile in cassazione. Il Collegio richiama sul punto Sez. 2 n. 36104 del 27/04/2017, Sez. 4 n. 27959 del 18/06/2013, Sez. 2 n. 28852 del 08/05/2013 e Sez. 4 n. 21294 del 20/03/2013.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello rappresenti e giustifichi in punto di diritto le ragioni del mancato riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, come tale insindacabile in sede di legittimità, secondo il richiamo a Sez. 6 n. 42688 del 24/09/2008. Il giudice di secondo grado ha in particolare valorizzato la negativa personalità dell’imputato, desunta dai precedenti penali da cui risulta gravato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo Corte cost. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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