Bancarotta documentale: dolo specifico e vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. V n. 35378 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori costituisce l’unico elemento distintivo rispetto alla fattispecie di bancarotta semplice documentale, cosicché il giudice di merito deve ricercarne con concretezza gli indicatori, senza dedurlo automaticamente dalla sola omessa tenuta delle scritture contabili, che integra il comune sostrato oggettivo di entrambi i reati. In caso di appello proposto dal solo imputato, non viola il divieto di reformatio in peius la modifica, operata dal giudice di secondo grado, della tipologia di dolo che sorregge l’azione, sempre che rimanga ferma la pena inflitta dal primo giudice. In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, la prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni, ma il giudice non può ignorare l’allegazione dell’imputato di averli impiegati per finalità aziendali in assenza di chiara smentita probatoria. L’annullamento per vizio di motivazione investe il giudice di rinvio di pieni poteri di cognizione e di pieni poteri istruttori ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 22.10.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lecce il 13.12.2021 nei confronti dell’amministratore formale e dell’amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata, poi fallita, per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Le condotte contestate riguardavano la distruzione delle scritture contabili, la sottrazione di una somma di modesta entità dalle casse sociali e fittizie movimentazioni di denaro tra la fallita e una società collegata, per un importo complessivo di poco inferiore al milione di euro.

Entrambi i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando distinti motivi. Essi lamentavano, tra l’altro, la mancata rinnovazione di prove dichiarative in appello, l’erronea qualificazione del coefficiente soggettivo, l’insufficienza probatoria delle distrazioni e il difetto di motivazione sul dolo specifico, chiedendo in subordine la riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice documentale e la conseguente declaratoria di prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto il motivo di ordine processuale, rilevando che la difesa non si era confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente qualificato come a regime intermedio la nullità derivante dalla revoca dei testimoni ammessi in primo grado. Tale nullità, non eccepita immediatamente ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., era ormai sanata; del pari generica è risultata la censura sull’omessa rinnovazione istruttoria in appello, poiché i giudici di secondo grado avevano motivato la superfluità delle prove richieste.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondati i ricorsi su entrambi i capi di imputazione. Quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 22474 del 2016, secondo cui è sufficiente il dolo generico, non rilevando la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di pregiudicare i creditori. Ha però osservato che la sentenza impugnata, pur enunciando correttamente i principi, non ha condotto un accertamento concreto degli indici di fraudolenza. La motivazione sulla distrazione di cassa è apparsa illogica, poiché i giudici di appello hanno dato atto delle perplessità del teste di polizia giudiziaria e al contempo le hanno superate in modo assertivo; anche la distrazione di importo maggiore è stata desunta dalla sola assenza di pagamenti, senza indicare da quale elemento tale assenza sia stata dedotta. La Corte ha richiamato il principio per cui, pur essendo la prova desumibile dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni, il giudice non può ignorare l’allegazione dell’imputato circa l’impiego per finalità aziendali in assenza di chiara smentita.

Sul capo della bancarotta fraudolenta documentale, la Corte ha anzitutto escluso la violazione del divieto di reformatio in peius: ai sensi dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la modifica della qualificazione giuridica del dolo, a pena invariata, non integra alcuna delle ipotesi vietate, richiamando sul punto un consolidato orientamento di legittimità. Nel merito, ha ribadito la distinzione tra bancarotta specifica, con dolo specifico, e bancarotta generica, a dolo generico. Ha quindi rilevato che la Corte territoriale ha tratto gli indicatori del dolo specifico da elementi sintetici e tautologici, abbinandolo direttamente all’omessa tenuta delle scritture: un salto logico che svilisce la richiesta di valutare la riconducibilità della condotta alla bancarotta semplice documentale. Poiché il coefficiente soggettivo è l’unico elemento distintivo tra le due fattispecie, il giudice deve ricercarne con attenzione gli indicatori concreti, nella specie mancanti.

La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, precisando che il giudice del rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e di pieni poteri istruttori ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., nonché della facoltà di pervenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito. Restano assorbiti i motivi relativi al coinvolgimento soggettivo e al trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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