Estorsione lieve: ammissibile la richiesta con i motivi aggiunti in appello (Cass. pen. Sez. II n. 26612 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estorsione, l’attenuante della lieve entità del fatto, introdotta nell’art. 629 cod. pen. dalla Corte cost. n. 120 del 2023, è invocabile per la prima volta in appello mediante motivi aggiunti quando la pronuncia costituzionale sia sopravvenuta dopo il deposito dell’atto di appello. Il giudice di merito non può dichiarare tardiva la richiesta né escluderla limitandosi al solo profilo patrimoniale del profitto, dovendo valutare il fatto nel suo complesso secondo i parametri dettati dalla Consulta.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13.05.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti dell’imputato per il reato di estorsione in concorso, commesso in Andria il 22.08.2015. Il difensore subentrato proponeva ricorso per cassazione avverso tale pronuncia.
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 e 311 cod. pen. e all’art. 585 cod. proc. pen.. Si contestava, in particolare, che la Corte territoriale avesse ritenuto tardiva, perché formulata solo con i motivi aggiunti, la richiesta di applicazione dell’attenuante della minima offensività della condotta estorsiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione II ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo da una premessa di ordine processuale. L’attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 311 cod. pen., è divenuta applicabile anche all’estorsione a seguito della Corte cost. n. 120 del 2023, intervenuta dopo il termine per il deposito dell’atto di appello, presentato dal precedente difensore in data 15.10.2020.
La difesa aveva correttamente individuato nel deposito dei motivi aggiunti il primo momento utile per invocare l’attenuante, trattandosi di richiesta che costituiva estensione dei motivi sul trattamento sanzionatorio già oggetto dell’atto di appello originario. La Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui, in tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l’omessa motivazione del giudice di appello sull’attenuante della lieve entità dell’estorsione ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata con i motivi aggiunti o in sede di conclusioni (Sez. II n. 19543 del 27.03.2024, dep. 16.05.2024, Rv. 286536). Nel caso di specie tale proposizione era invece avvenuta, con la conseguenza che la Corte di merito ha errato nel ritenerla tardiva.
Nel merito, la Corte ha ricordato che la Corte costituzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., ha reso applicabile all’estorsione la diminuente mutuata dall’art. 311 cod. pen.. Gli indici qualificanti — estemporaneità della condotta, modestia dell’offesa alla vittima, esiguità delle somme estorte, assenza di profili organizzativi — impongono una valutazione complessiva del fatto.
L’attenuante in questione ha natura oggettiva (Sez. I n. 28468 del 23.04.2013, Rv. 256117) e postula che, alla stregua di tutti gli elementi della vicenda, si versi in un caso di offensività minima (Sez. II n. 9820 del 26.01.2024, Bevilacqua, Rv. 286092; con riguardo alla rapina, Sez. II n. 45792 del 04.12.2024; Sez. V n. 18981 del 22.02.2017, Rv. 269933). La Corte territoriale, al di là dell’affermata inammissibilità, aveva escluso la fondatezza della richiesta valorizzando il solo illecito profitto patrimoniale, ritenuto non espressione di speciale tenuità. Tale valutazione è stata reputata erronea per aver limitato l’esame al solo profilo patrimoniale.
La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente alla circostanza attenuante di cui alla sentenza n. 120 del 2023, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto, perché valuti la sussistenza dell’attenuante alla stregua dei parametri della Consulta.
Nota della Redazione
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