Dublino: la violazione degli obblighi informativi non riduce le garanzie partecipative del richiedente (Cass. civ. Sez. I n. 15993 del 25.05.2026)

Scheda tratta dalla Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), sezione 2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE – QUESTIONI PROCEDURALI › 2.7 Unità Dublino – La procedura di determinazione dello Stato competente.

Estremi: Cassazione, Sez. 1. Ordinanza n. 15993/2026, ud. 22/01/2026, dep. 25/05/2026 – Rel. Costanzo, Pres. Tricomi

Parole chiave: [obblighi informativi – garanzie partecipative – diritto a un ricorso effettivo]

Il caso e la decisione, nel testo della rassegna

La Corte ha ribadito i principi di diritto affermati da Cass., sez. I, ord. 27 agosto 2025, n. 24001; Cass., sez. I, ord. 22 luglio 2025, n. 20721; Cass., sez. I, ord. 16 maggio 2025, n. 13037, ritenendo che “non può ammettersi che la lesione degli obblighi informativi si traduca in una riduzione del contenuto delle garanzie partecipative riconosciute al richiedente fin dall’inizio del procedimento, né in un affievolimento delle garanzie poste a presidio del suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo”.

In particolare, la Corte ha evidenziato che “da un lato, in carenza di prova contraria da parte dell’amministrazione sui cui gravava il corrispondente onere (v. in particolare Cass., sez. I, ord. 20 settembre 2024, n. 25310), è emersa, e non è stata negata dal Tribunale di Torino, la obiettiva violazione degli obblighi informativi posti dagli artt. 4 e 5, Regolamento Dublino. Non solo non era stato consegnato l’opuscolo informativo di cui all’art. 4 (non essendo equipollente la consegna del modello C/3 sottoscritto all’atto di presentazione della domanda di protezione internazionale, ben diverso per contenuto e funzione: Cass., sez. I, 16 maggio 2025, n. 13037, par. 12, 14.4, anche con richiamo a Cass., sez. I, 17 aprile 2024, n. 10331, che a sua volta richiama Cass., sez. II, ord. 26 novembre 2021, n. 37044 e Cass., sez. II, ord. 27 agosto 2020, n. 17963), ma neppure si era svolto il colloquio personale, anteriore alla decisione di trasferimento e volto a permettere anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell’articolo 4 (art. 5, par. 1), secondo le modalità prescritte dall’art. 5 […]Dall’altro, la decisione del Tribunale di Torino, che non risulta aver effettuato un colloquio personale del richiedente conforme alle modalità, condizioni e garanzie previste dall’art. 5, Regolamento Dublino, si incentra, in sintesi, sul seguente ragionamento: la violazione degli obblighi informativi rileva ai fini dell’annullamento della decisione di trasferimento adottata dall’Unità Dublino se con l’impugnazione del provvedimento il richiedente esponga argomenti idonei a dimostrare che la violazione di quegli obblighi abbia prodotto, in concreto, effetti negativi e abbia impedito un esito diverso del procedimento. Tale percorso motivazionale, però, non vale a ritenere soddisfatte le condizioni necessarie al rispetto delle specifiche garanzie informative e partecipative («finalizzate ad assicurare l'effettività dell'informazione e l'uniformità della stessa, e del trattamento del procedimento di trasferimento, in tutto il territorio dell'Unione europea»: così già Cass., sez. II, ord. 27 agosto 2020, n. 17963) previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino, in conformità all’interpretazione resa dalla Corte di Lussemburgo, poiché, secondo l’orientamento della Corte di cassazione, «l’annullamento della decisione di trasferimento costituisce la regola ogniqualvolta il colloquio personale manchi o non sia stato svolto nel rispetto delle modalità garantistiche previste dal regolamento, salvo che sia stato effettivamente reintegrato nell’ambito del procedimento giurisdizionale, con l’audizione personale del ricorrente» (Cass., sez. I, 16 maggio 2025, n. 13037); né può considerarsi l’annullamento «solo un’eventualità subordinata alla successiva valutazione giudiziale della rilevanza delle informazioni eventualmente fornite dal ricorrente», in quanto «[u]na simile impostazione rovescia illegittimamente l’ordine logico che governa il rapporto tra obbligo procedurale e diritto sostanziale: non incombe, infatti, sul richiedente l’onere di anticipare la rilevanza delle proprie allegazioni quale condizione per accedere al colloquio, ma spetta all’autorità procedente il dovere di assicurare lo svolgimento di tale adempimento, in quanto sede imprescindibile affinché quelle informazioni possano emergere ed essere adeguatamente vagliate» (ancora Cass., sez. I, 16 maggio 2025, n. 13037)". Come la Corte ha evidenziato che " non può ammettersi che la lesione degli obblighi informativi si traduca in una riduzione del contenuto delle garanzie partecipative riconosciute al richiedente fin dall’inizio del procedimento, né in un affievolimento delle garanzie poste a presidio del suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo".

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in collaborazione con EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), a cura di Martina Flamini, Julia Hasani, Eugenia Pompei, Tecla Presezzi, Carmen Rosa. Testo riportato fedelmente. Ufficio del Massimario / EUAA – Portale del Massimario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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