Debito migratorio e riscatto in Libia: la vulnerabilità pesa anche nel giudizio sulla protezione speciale (Cass. civ. Sez. I n. 17879 del 04.06.2026)
Scheda tratta dalla Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), sezione 1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE – QUESTIONI SOSTANZIALI › 1.2 Protezione sussidiaria › 1.2.1 Pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti.
Estremi: Cassazione, Sez.1, Ordinanza n. 17879/2026, ud. 27/05/2026, dep. 04/06/2026 – Rel. Russo, Pres. Tricomi
Parole chiave: [ricorrente del Bangladesh – lite ereditaria – povertà – vincolo debitorio – rischio di danno grave – rischio di sfruttamento – condizioni di vulnerabilità]
Il caso e la decisione, nel testo della rassegna
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha dedotto di aver subito aggressioni fisiche e minacce reiterate per una lite per motivi ereditari; che il tentativo di componimento innanzi al chairman del villaggio e presso autorità locali era rimasto senza esito, e il trasferimento interno a Dhaka (giugno 2023) si era rivelato inefficace. In questo contesto il ricorrente, unico sostegno dei genitori anziani, era stato costretto ad abbandonare il Paese indebitandosi enormemente. Parte ricorrente censura il provvedimento impugnato deducendo che il Tribunale avrebbe dovuto ricostruire unitariamente i fatti storici allegati (minacce e aggressioni da attori privati, trasferimento interno fallito, indebitamento gravoso, rapimento con riscatto, avvio d’integrazione in Italia) e valutare le sopravvenienze documentali depositate in giudizio (permesso, comunicazione di lavoro, contratto e busta paga) come indici evolutivi di integrazione e non come meri dati “non consolidati”.
La S.C. ha accolto il ricorso affermando che il Tribunale ha condiviso il giudizio di credibilità della CT ed esclusione del danno grave “senza considerare la particolare situazione di vulnerabilità che deriva al richiedente dall'avere contratto il debito non solo con un istituto bancario, ma anche con privati e che questo debito si è ulteriormente aggravato a seguito del sequestro subito in Libia e della necessità di pagare un riscatto. La circostanza è infatti rilevante, pur se si escluda il rischio ex art 14 lett. B) del D.lgs. 251/2007 anche nell’ambito del giudizio comparativo che deve farsi ai fini della protezione speciale”.
La S.C. ha ribadito che “nella giurisprudenza di questa Corte si si è affermato che il giudice, ove ritenga credibile l'allegazione del richiedente di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito e di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, deve valutare unitariamente il racconto (anche alla luce delle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR) e disporre l'audizione del ricorrente, per verificare se quanto subito possa essere qualificato come atti di persecuzione o sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, con la conseguenza che, ove si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subìti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare, tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità (Cass. n. 11027 del 24/04/2024, si veda anche Cass. n. 1750 del 27/01/2021”.
Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in collaborazione con EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), a cura di Martina Flamini, Julia Hasani, Eugenia Pompei, Tecla Presezzi, Carmen Rosa. Testo riportato fedelmente. Ufficio del Massimario / EUAA – Portale del Massimario.
Rassegna di riferimento
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