Domanda reiterata dopo l’11 marzo 2023: si applica la nuova disciplina del d.l. 20/2023 (Cass. civ. Sez. I n. 13088 del 07.05.2026)
Scheda tratta dalla Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), sezione 2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE – QUESTIONI PROCEDURALI › 2.2 Le procedure accelerata › 2.2.1 La domanda reiterata.
Estremi: Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13088/2026, ud. 01/04/2026, dep. 07/05/2026 – Rel. Scalia, Pres. Giusti
Parole chiave: [domanda reiterata – rito applicabile – d.l. 20/2023 – domanda nuova e autonoma]
Il caso e la decisione, nel testo della rassegna
In materia di protezione internazionale, la domanda reiterata proposta in epoca successiva all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 50 del 2023, rimane assoggettata alla nuova disciplina, benché meno favorevole al richiedente, dovendo infatti ritenersi domanda nuova ed autonoma rispetto a quella in precedenza presentata.
Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in collaborazione con EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), a cura di Martina Flamini, Julia Hasani, Eugenia Pompei, Tecla Presezzi, Carmen Rosa. Testo riportato fedelmente. Ufficio del Massimario / EUAA – Portale del Massimario.
Rassegna di riferimento
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.