Autotutela e obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di riesame (TAR Lombardia n. 1131 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio dell’autotutela amministrativa costituisce espressione di potere ampiamente discrezionale e l’istanza del privato è, di regola, mera sollecitazione priva di valore cogente. Tuttavia, una volta che l’Amministrazione si determini al riesame, il relativo procedimento deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in funzione del contraddittorio e dell’acquisizione di elementi utili all’esercizio del potere. L’omessa comunicazione vizia il provvedimento di conferma, che non può qualificarsi come atto meramente confermativo quando l’Amministrazione abbia rinnovato l’istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione a un corso di formazione per l’attività di steward. Il Prefetto di Milano, con provvedimento del 26 gennaio 2022, gli aveva inibito l’attività negli impianti sportivi per difetto dei requisiti soggettivi fissati dal D.M. 13 agosto 2019, All. A, punto 5 lett. 1, richiamando precedenti denunce per il reato di procurato allarme e un negativo giudizio di affidabilità.

Il ricorrente aveva chiesto la revoca in autotutela del divieto, rappresentando di non essere stato condannato per i fatti posti a fondamento dello stesso. La Prefettura aveva respinto l’istanza con provvedimento del 6 aprile 2022, notificato il 4 maggio 2022, dopo aver rinnovato l’istruttoria coinvolgendo la Questura. Il ricorrente ha impugnato il rigetto deducendo, tra l’altro, la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo, ritenuto assorbente, incentrato sulla violazione del contraddittorio nel procedimento di riesame. Il ricorrente censurava l’omessa comunicazione di avvio e la mancata indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche ostative alla revoca.

Il Tribunale muove dal principio consolidato secondo cui l’esercizio dell’autotutela amministrativa è espressione di un potere ampiamente discrezionale. Le istanze dei privati costituiscono mere sollecitazioni che non determinano un obbligo di provvedere. Viene richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 301, secondo cui non è configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame.

Il Collegio opera tuttavia una netta distinzione. Ove l’Amministrazione si determini comunque all’esercizio del potere di autotutela, il procedimento di riesame deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. La finalità è duplice: consentire all’interessato una tutela efficace nel procedimento e fornire all’Amministrazione elementi di conoscenza utili all’esercizio del potere discrezionale. Sono richiamati i precedenti Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2010, n. 520, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 luglio 2018, n. 4041 e Consiglio di Stato, Sez. V, 24 giugno 2019, n. 4327.

Nel caso concreto, il provvedimento di conferma è stato adottato in violazione di tale obbligo. Ne è derivata l’impossibilità per il ricorrente di dispiegare le proprie facoltà difensive e di illustrare le ragioni che assumeva idonee a incidere sull’azione amministrativa.

Il Collegio respinge la difesa dell’Amministrazione secondo cui si tratterebbe di atto meramente confermativo. La Prefettura ha rinnovato l’istruttoria coinvolgendo la Questura, avviando così il procedimento di riesame, sia pure omettendo la comunicazione prescritta. Le finalità dell’art. 7 assumono rilievo ancora maggiore proprio quando dall’istanza di autotutela non sorge alcun obbligo di provvedere, salvo che l’Amministrazione provi che l’interessato ne sia venuto a conoscenza aliunde, secondo Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 settembre 2012, n. 4925.

Sussiste dunque il vizio invalidante e il provvedimento va annullato. Attesa la fondatezza del motivo assorbente, il Collegio accoglie anche il reclamo avverso il diniego al gratuito patrocinio. Nulla sulle spese, per l’ammissione del ricorrente al beneficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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