Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo estero di sostegno: obbligo di provvedere e commissario ad acta (TAR Lazio n. 12224 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio inadempimento l’inerzia serbata dall’Amministrazione sulla domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, una volta decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 ovvero quello specifico di tre mesi stabilito dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007. La presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine sono condizioni necessarie e sufficienti per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere. Il giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, ordina all’Amministrazione di emanare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva presentato in data 28 giugno 2025 un’istanza telematica al Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un ateneo spagnolo, ai fini dell’insegnamento nelle classi di concorso del sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Decorso oltre un anno senza che l’Amministrazione avesse concluso il procedimento, la ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, lamentando la violazione dei termini di legge e la conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di provvedere, sono necessari e sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento da parte dell’Amministrazione.
Il Collegio ha accertato che entrambi i presupposti risultavano integrati nel caso di specie. La domanda di riconoscimento risaliva al 28 giugno 2025 e l’Amministrazione non si era pronunciata, violando sia il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia il termine speciale previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per provvedere sul riconoscimento delle qualifiche professionali dalla presentazione della documentazione completa.
Il termine complessivo, ha precisato il Tribunale, poteva al massimo estendersi a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi del comma 2 del medesimo art. 16. Dagli atti di causa non risultava tuttavia alcuna richiesta di integrazione, né alcuna attività procedimentale, con conseguente perfezionamento dell’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento.
Alla luce di ciò, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, conformandosi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai precedenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia.
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Nota della Redazione
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