Limiti del sindacato della Cassazione sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo (Cass. civ. Sez. Un. n. 24820 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., è configurabile solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete. L’errore ermeneutico del giudice amministrativo, anche se grave o radicale, non investe i limiti esterni della giurisdizione ma solo la legittimità del suo esercizio e resta confinato nei limiti interni. L’omessa sollevazione della questione di costituzionalità o l’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea non integrano un eccesso di potere giurisdizionale, costituendo un error in iudicando non sindacabile in cassazione.

Il Fatto

Un’associazione di promozione sociale aveva impugnato dinanzi al giudice amministrativo l’ordinanza con cui il Comune aveva intimato il ripristino dell’uso commerciale di alcuni locali, che l’associazione stessa utilizzava in via stabile come luogo di culto. Il Tribunale amministrativo regionale aveva respinto il ricorso e il Consiglio di Stato aveva confermato la decisione, ritenendo che la stabile destinazione di un immobile a luogo di culto, per il suo impatto sull’assetto del territorio, dovesse avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia. Il giudice d’appello aveva inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 71 del d.lgs. n. 117/2017, in quanto, alla data del provvedimento, l’associazione non era ancora iscritta al registro unico del Terzo settore.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno preliminarmente disatteso l’eccezione del Comune sulla presunta invalidità della procura, richiamando il principio per cui, quando la procura è apposta a margine di un atto processuale, luogo e data del rilascio si presumono coincidenti con quelli indicati sull’atto. Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La Corte ha ricondotto la fattispecie al consolidato insegnamento per cui l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore ricorre soltanto quando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata. Non è invece configurabile quando il giudice si sia limitato a interpretare, sia pure in via estensiva o analogica, una disposizione di legge: l’eventuale errore ermeneutico, anche se comporta uno stravolgimento radicale del senso della norma, non attiene alla sussistenza o ai limiti esterni del potere giurisdizionale, ma alla sola legittimità del suo esercizio.

Nel caso di specie, la censura dell’associazione, pur formalmente articolata come violazione dei limiti esterni, sostanziava una contestazione dell’interpretazione delle norme della legge regionale del Veneto in materia di luoghi di culto, ritenute in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali sulla libertà religiosa, nonché sulla competenza statale nei rapporti con le confessioni religiose. Secondo le Sezioni Unite, tali doglianze attengono al modo in cui il Consiglio di Stato ha esercitato la propria giurisdizione e non ai suoi limiti esterni.

La Corte ha infine chiarito che l’eventuale erronea omissione della sollevazione della questione di legittimità costituzionale o del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non integra un eccesso di potere giurisdizionale, ma si risolve in un errore di diritto che permane all’interno dell’attività giurisdizionale, senza alterare la struttura delle giurisdizioni e il ruolo della Corte di cassazione quale giudice dei soli limiti esterni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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