Distanze legali e manufatto interrato: rileva il piano di campagna originario (Cass. civ. Sez. II n. 8141 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulle distanze legali nei rapporti di vicinato, la sporgenza del manufatto dal suolo, quale requisito necessario perché lo stesso vi sia soggetto, va riscontrata con riferimento al piano di campagna, cioè al livello naturale del terreno, e non già al livello artificialmente realizzato con riporti di terra. Ne consegue che un’opera elevata rispetto al preesistente piano di campagna e poi parzialmente ricoperta da terra non può qualificarsi come completamente interrata, con la piena applicazione della normativa sulle distanze.
Il Fatto
I proprietari di un terreno con annesso fabbricato convenivano davanti al Tribunale di Civitavecchia il titolare del fondo confinante, chiedendo la demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali e il risarcimento del danno. Gli attori deducevano che il convenuto aveva elevato il piano campagna creando un’intercapedine in cemento armato arginata da un muro di contenimento, poi ricoperta con riporti di terra.
Il Tribunale rigettava le domande, ritenendo il manufatto completamente interrato e dunque non soggetto alle norme sulle distanze. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 7987/2019, accoglieva parzialmente il gravame e condannava il convenuto ad arretrare la parete delimitante il volume alla distanza prescritta dal confine. Il soccombente ricorreva per cassazione; resistevano i controricorrenti, anche quali eredi di una delle originarie attrici.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, che denuncia la violazione degli artt. 872 e 873 cod. civ. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe erroneamente sussunto la fattispecie nella disciplina delle distanze, giacché la giurisprudenza di legittimità riconduce alla nozione di costruzione qualsiasi opera non completamente interrata, mentre il manufatto in contestazione sarebbe interrato e privo di rilevanza urbanistica.
La Corte ritiene il motivo privo di fondamento. Muove dal principio consolidato secondo cui la sporgenza del manufatto dal suolo, quale requisito necessario perché sia soggetto alle disposizioni sulle distanze nei rapporti di vicinato, va riscontrata con riferimento al piano di campagna, cioè al livello naturale del terreno. A sostegno richiama Cass. n. 5450/1998, Cass. n. 15033/2019 e Cass. n. 32583/2023.
Su questa base il Collegio valorizza l’accertamento del giudice di merito: il manufatto è stato realizzato elevandolo dal preesistente piano di campagna, con la costruzione di un muro di contenimento posto a distanza inferiore rispetto a quella prevista dal regolamento edilizio, e solo successivamente il piano interrato è stato colmato con riporto di terra.
Il passaggio decisivo è di ordine interpretativo: poiché la sporgenza va verificata rispetto al piano di campagna originario, ossia al livello naturale del terreno, e non rispetto a quello artificialmente realizzato, non è possibile qualificare il manufatto come interrato. Ne deriva la piena applicazione della normativa sulle distanze legali e la correttezza della pronuncia impugnata.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Nota della Redazione
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