Nessun eccesso di giurisdizione nel subentro disposto ai sensi dell’art. 122 c.p.a. (Cass. civ. Sez. Un. n. 22959 del 09.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra eccesso di potere giurisdizionale la pronuncia con cui il giudice amministrativo, annullata l’aggiudicazione definitiva, dichiari l’inefficacia del contratto e disponga il subentro del ricorrente nel rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm. Tali statuizioni sono istituzionalmente riservate a quel giudice e precluse all’autorità amministrativa. Il vizio denunziabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. attiene ai soli limiti esterni della giurisdizione, non agli errores in procedendo o in iudicando, né ai pretesi errori di valutazione dei presupposti. Le censure sul modo e sugli esiti dell’applicazione dell’art. 122 cod. proc. amm. restano sul piano dei limiti interni, estranei al sindacato delle Sezioni Unite.
Il Fatto
Una società, prima in graduatoria in una procedura negoziata per l’affidamento di un accordo quadro relativo a lavori di manutenzione straordinaria di edifici scolastici, era stata esclusa all’esito del sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta. Gran parte dei prezzi risultava superiore alla soglia del 20% rispetto ai costi di acquisto, senza che lo scostamento fosse giustificato da fatture quietanzate.
Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso della concorrente esclusa, ritenendo che il meccanismo di esclusione automatico e generalizzato fosse stato introdotto in corso di gara, dopo la piena conoscenza delle offerte, con violazione dei principi di trasparenza e imparzialità e del principio di proporzionalità. Ha quindi annullato l’esclusione e la successiva aggiudicazione, dichiarato l’inefficacia del contratto e disposto, ai fini risarcitori, il subentro della ricorrente. La società aggiudicataria ha proposto ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite ricostruiscono la nozione di eccesso di potere giurisdizionale rilevante ai sensi dell’art. 111 Cost. Il vizio è configurabile nelle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione — quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa — o di difetto relativo, quando siano violati i limiti esterni della giurisdizione. Non è invece configurabile in relazione a errores in procedendo o in iudicando, in coerenza con la nozione posta da Corte cost. n. 6 del 2018.
L’invasione della sfera riservata al merito amministrativo presuppone che il giudice compia una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero adotti una pronuncia che, pur nella forma dell’annullamento, sostituisca la propria volontà a quella dell’amministrazione mediante un provvedimento auto-esecutivo, espressivo di un sindacato di merito e privo di spazio per ulteriori determinazioni dell’autorità.
Il Collegio richiama la peculiare regola dettata dall’art. 122 cod. proc. amm. per le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. Fuori dei casi degli artt. 121, comma 1, e 123, comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, tenendo conto dell’interesse delle parti, dell’effettiva possibilità del ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e della possibilità di subentrare nel contratto. Da tale norma si trae che la pronuncia di inefficacia e di subentro è istituzionalmente riservata al giudice amministrativo e preclusa all’autorità amministrativa.
Nel caso concreto il Consiglio di Stato non ha decampato dai poteri conferitigli: ne ha fatto applicazione. Le censure sulla inadeguatezza o contraddittorietà della motivazione non superano il piano del corretto esercizio del potere e attengono ai limiti interni, estranei al sindacato delle Sezioni Unite. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente, ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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