Eccezioni assorbite in primo grado vanno riproposte in appello (Cass. civ. Sez. V n. 12896 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le eccezioni che non siano state oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure non richiedono la proposizione dell’appello incidentale, essendo sufficiente la loro riproposizione in controdeduzioni davanti al giudice del gravame, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. L’assorbimento erroneamente dichiarato dal giudice di appello si traduce in una omessa pronuncia ed è denunciabile per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., poiché la decisione assorbente non esclude la necessità di provvedere su questioni fondate su elementi di fattispecie diversi ed ulteriori. In tema di contraddittorio endoprocedimentale, l’obbligo generale grava sull’Amministrazione finanziaria, con invalidità dell’atto per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati il vincolo sussiste solo ove specificamente sancito.

Il Fatto

Un Comune emetteva un avviso di accertamento per la TARSU dovuta da una società per l’anno 2010. La contribuente impugnava l’atto davanti al giudice tributario di prime cure, che accoglieva il ricorso per assorbimento di ogni altra eccezione, rilevando che l’ente non aveva fornito alcuna prova contraria sull’effettivo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento.

Il Comune proponeva appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in integrale riforma, accoglieva il gravame, ritenendo dovuto il tributo per l’inosservanza dell’obbligo dichiarativo sui presupposti della detassazione e delle riduzioni, senza esaminare le ulteriori questioni non affrontate in primo grado. La società ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denunciava, con il primo motivo, la violazione dell’art. 56, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 346 cod. proc. civ., assumendo che il giudice del gravame non aveva pronunciato su eccezioni rimaste assorbite in primo grado, ma devolute in appello anche mediante espressa riproposizione nelle controdeduzioni. Il secondo motivo lamentava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia sulle eccezioni relative alle riduzioni tecniche di cui all’art. 59, commi 2 e 4, d.lgs. n. 507/1993 e alla nullità dell’atto impositivo.

La Corte, esaminati congiuntamente i motivi, li ha ritenuti fondati. Dall’esame degli atti processuali emergeva che la pronuncia di primo grado dava atto delle eccezioni del ricorso introduttivo, involgenti l’illegittimità dell’atto per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, difetto di motivazione e non debenza dell’imposta. Nelle controdeduzioni depositate in appello la parte, odierna ricorrente, riproponeva tutte le eccezioni già articolate.

Il giudice del gravame, riformando integralmente, rilevava che dall’inosservanza dell’obbligo dichiarativo conseguiva la dovutezza del tributo, senza poter prospettare detassazioni o riduzioni. Ma venivano in considerazione eccezioni che non erano state oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, e che pertanto andavano semplicemente riproposte in controdeduzioni, come statuito dalle Sezioni Unite n. 11799 del 2017 e n. 12067 del 2007.

La Corte ha ribadito che l’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua per sopravvenuto difetto di interesse, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità di provvedere sulle altre questioni. Ne consegue che l’assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in omessa pronuncia, come affermato da Cass. n. 12193 del 2020 e n. 2334 del 2020.

Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, le Sezioni Unite n. 24823 del 2015 hanno statuito che l’obbligo generale di contraddittorio grava sull’Amministrazione finanziaria, con invalidità dell’atto per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati il vincolo sussiste solo ove specificamente sancito. La decisione nel merito era pertanto possibile. La sentenza è stata cassata nei limiti rilevati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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