Accessi fiscali e utilizzo per annualità diverse: l’autorizzazione non limita l’utilizzabilità dei dati (Cass. civ. Sez. 5 n. 18900 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’accesso, all’ispezione o alla verifica fiscale, rilasciata ai sensi degli artt. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e 52, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 con riferimento a uno specifico periodo d’imposta, non limita temporalmente l’utilizzabilità dei dati acquisiti, purché acquisiti nel rispetto delle forme di legge. I dati restano nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e possono essere posti a fondamento di accertamenti relativi ad altre annualità, a condizione che siano offerti al leale e pieno contraddittorio endoprocedimentale e processuale. La dedotta violazione della CEDU in materia di accessi, nei termini della sentenza della Corte EDU del 6 febbraio 2025, Italgomme, è inammissibile se introdotta solo con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., perché nuova in fatto e in diritto rispetto al thema decidendum dei gradi di merito. L’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024, che limita l’applicazione delle sanzioni più favorevoli alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, è compatibile con i principi costituzionali e dell’Unione Europea.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione costi ritenuti fittizi, derivanti da operazioni di compravendita immobiliare realizzate nel 2005 mediante plurimi passaggi di proprietà effettuati il medesimo giorno. Tali operazioni avrebbero determinato una sopravvalutazione del prezzo degli immobili e dei correlati canoni di leasing, con conseguenti indebite deduzioni ai fini IRES e IRAP e indebita detrazione dell’IVA. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accogliendo l’appello dell’Ufficio, confermava la legittimità dell’accertamento. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato le questioni sollevate dalla ricorrente solo con la memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ., concernenti la compatibilità della disciplina degli accessi fiscali con la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Ha ritenuto che tali questioni fossero inammissibili, in quanto il thema decidendum definito nei gradi di merito riguardava esclusivamente l’utilizzo delle acquisizioni per periodi d’imposta diversi da quello contemplato nell’autorizzazione, non già l’insufficiente motivazione dell’atto autorizzativo o la natura dell’autorità emittente. Ha inoltre escluso la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13-bis del d.l. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2025, rilevando come la Corte EDU non abbia affatto richiesto una riserva all’autorità giudiziaria della potestà autorizzativa, e come l’atto autorizzativo nel caso di specie risultasse motivato. In ordine all’eventuale rinvio pregiudiziale, la Corte ha richiamato la sentenza della Grande Sezione del 24 marzo 2026 (causa C-767/23), affermando che l’obbligo di rinvio ex art. 267 TFUE viene meno nelle tre ipotesi Cilfit e ricorrendo, nella specie, l’ipotesi della questione irrilevante.
Quanto alla richiesta di applicazione retroattiva delle sanzioni più favorevoli previste dall’art. 2 del d.lgs. n. 87/2024, la Corte ha dato continuità al principio espresso da Cass. Sez. 5 n. 29886/2025, Rv. 677029-02, secondo cui la disciplina sopravvenuta non si applica alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, stante l’espressa deroga al principio di retroattività della lex mitior prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024. La Corte ha ritenuto tale deroga compatibile con i principi costituzionali, valorizzando la legge delega n. 111/2023 e la complessiva rimeditazione del sistema sanzionatorio, nonché con l’ordinamento dell’Unione Europea.
Nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi concernenti la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., trattandosi di censure rivolte al merito della valutazione delle emergenze istruttorie. Ha ritenuto inammissibili i motivi ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., non vertendosi in tema di omesso esame di un fatto storico decisivo ma di critica alla sufficienza argomentativa della decisione. Ha infine rigettato i motivi concernenti la tardività della pretesa impositiva, l’omessa pronuncia, la contraddittorietà della motivazione e l’illegittimità dell’avviso per l’utilizzo di dati acquisiti in un accesso autorizzato per l’annualità 2007.
In particolare, la Corte ha affermato che l’autorizzazione all’accesso è rilasciata per uno specifico periodo, ma nessuna norma prescrive che l’utilizzabilità dei dati acquisiti sia temporalmente limitata, dovendosi escludere una interpretazione formalistica contraria al principio di efficienza e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost., sempre che gli elementi siano offerti al leale e pieno contraddittorio endoprocedimentale e processuale.
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Nota della Redazione
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