Edificabilità in zona F costiera e diniego paesaggistico privo di motivazione (TAR Sardegna n. 92 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei Comuni non dotati di PUC adeguato al PPR, l’edificazione in zona F nella fascia dei 2.000 metri dal mare è consentita quando l’intervento è contemplato da un piano di lottizzazione con convenzione efficace alla data di pubblicazione della delibera di G.R. n. 33/1 del 10.08.2004, i volumi sono stati dimezzati ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 8/2004 e le opere di urbanizzazione risultano completate con mutamento irreversibile dello stato dei luoghi. Il diniego di autorizzazione paesaggistica che si limiti ad affermare l’assenza di corrispondenza della tipologia con gli interventi autorizzati dalla Regione, senza esplicitare le ragioni del giudizio negativo, è affetto da difetto di motivazione e va annullato. L’edificazione sotterranea, di per sé, non arreca pregiudizio al paesaggio.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’area ricadente nel Comune di Domus de Maria all’interno della lottizzazione “Chia Immobiliare – Sarit, 3ª fase parte B”, presenta una dichiarazione unica autocertificativa per costruire un fabbricato residenziale di tre unità abitative. Il SUAPE dell’Unione dei Comuni di Nora e Bithia indice la conferenza di servizi semplificata. Il Servizio regionale per la Tutela del Paesaggio trasmette alla Soprintendenza la relazione tecnica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 con proposta non favorevole. La Soprintendenza rende parere negativo, rilevando la non conformità all’art. 15 delle NTA del PPR e l’assenza di corrispondenza dei piani interrati con le tipologie autorizzate dalla Regione. Il SUAPE adotta quindi la determinazione di diniego.
Il ricorrente impugna la determinazione conclusiva, la relazione regionale e il parere soprintendizio, deducendo errori di presupposto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, oltre alla tardività del parere rispetto al termine fissato in conferenza e alla conseguente formazione del silenzio assenso ex art. 37 della l.r. n. 24/2016.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del regime dell’art. 15 delle NTA del PPR, richiamando la propria sentenza n. 82 dell’11.2.2021 della Sez. II. Nei Comuni privi di PUC adeguato, in zona F entro i 2.000 metri dal mare, l’attività edilizia richiede tre condizioni: piano di lottizzazione con convenzione efficace, dimezzamento dei volumi e irreversibile mutamento dello stato dei luoghi. Per i Comuni dotati di PUC è invece sufficiente il piano attuativo approvato con convenzione efficace alla data di adozione del PPR.
Il Tribunale verifica la sussistenza delle condizioni nel caso concreto. Le opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione approvato nel 1985 risultano completate nel 1992. Sul punto richiama la propria sentenza n. 149 del 21.2.2018 sull’ultrattività dei piani di lottizzazione, nonché Cass. pen., Sez. III, n. 38555 del 2015 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 5807 del 2013: alla scadenza del termine decennale permane la possibilità di edificare nei lotti che fruiscono delle opere di urbanizzazione già realizzate.
Quanto al dimezzamento delle volumetrie, il Collegio rileva che il Comune è dotato di PUC dal 2001 e che già le delibere consiliari del 1994 avevano disposto il taglio dei volumi in applicazione delle antecedenti disposizioni paesaggistiche. Il computo volumetrico è stato effettuato per zona F turistica nella fascia dei 2 km dal mare, con concreta attuazione del taglio. Non sono dunque ravvisabili violazioni delle disposizioni transitorie dell’art. 15.
Sul giudizio negativo relativo ai piani interrati, il Collegio osserva che nessuno degli atti gravati consente di cogliere le ragioni del diniego: manca qualsivoglia parvenza di motivazione. Richiamando ancora la sentenza n. 82/2021, ribadisce che l’edificazione sotterranea non impatta di per sé con l’ambiente, e la documentazione fotografica conferma che nell’area non è stata impedita la realizzazione di interventi interrati.
Le censure sono pertanto fondate. Il ricorso è accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00, ripartite in parti uguali tra i tre enti resistenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.