Ottemperanza al giudicato: legittimazione esclusiva del difensore distrattario (TAR Lombardia n. 1411 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato amministrativo, il difensore antistatario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione della statuizione sulle spese distratte, non essendo sufficiente la notifica del titolo effettuata in nome e per conto della parte. La mancata formulazione di deduzioni da parte dell’amministrazione costituita, unitamente alla documentazione versata in atti, consente di dichiarare l’inottemperanza qualora sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun pagamento, neppure parziale. Accertata l’inerzia, va assegnato all’amministrazione un nuovo termine per l’adempimento e, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, nominato sin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

Con sentenza n. 465/2024, depositata il 30 gennaio 2024, il Tribunale di Milano, sez. lavoro, aveva condannato il Ministero resistente ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico della carta docenti, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.030,00, distratte a favore del procuratore antistatario.

La ricorrente agiva in ottemperanza per conseguire il rilascio della carta docente e il pagamento delle spese di lite. Il ricorso veniva notificato senza che il difensore antistatario assumesse la veste di parte in proprio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la pretesa relativa alle spese di lite. La domanda non può trovare accoglimento, poiché il ricorso non è stato proposto dal difensore anche in proprio e la notifica del titolo, anche agli effetti dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, non risulta effettuata in nome e per conto del difensore antistatario.

Sul punto il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui al difensore distrattario delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. spetta la legittimazione esclusiva ad agire per l’ottemperanza. Per effetto della distrazione si instaura, tra il difensore e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Vengono citati, tra gli altri, Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010.

Il ricorso è invece fondato quanto all’esecuzione del titolo in relazione alla condanna al pagamento degli importi per la carta docenti. Il Tribunale osserva che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. La parte resistente, costituita, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura; il credito non risulta contestato né nell’an né nel quantum. Deve quindi dichiararsi l’inottemperanza del Ministero intimato, assegnando allo stesso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, incaricato di dare corso al pagamento entro sessanta giorni e di riferire con apposita relazione. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002. Quanto alla penalità di mora, la domanda è rigettata per manifesta iniquità, tenuto conto del tempo trascorso e dell’entità delle somme. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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