Cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto nel giudizio di ottemperanza (TAR Puglia, Sez. III, n. 499 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione, nelle more del giudizio, abbia pienamente soddisfatto la pretesa del ricorrente dando esecuzione alla sentenza passata in giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.. L’adempimento sopravvenuto, anche se tardivo, rende improcedibile il ricorso. Le spese del giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, restano a carico dell’Amministrazione che ha ottemperato solo dopo la proposizione del ricorso, attesa l’evidente fondatezza della pretesa azionata, salva la distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro una sentenza che dichiarava il proprio diritto all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma complessiva. Nonostante la notifica della sentenza, l’Amministrazione non vi dava esecuzione.

La parte ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione provvedeva ad accreditare le somme dovute in data successiva alla costituzione in giudizio, sebbene prima dell’udienza di discussione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva che la difesa del ricorrente, con istanza depositata in prossimità dell’udienza, ha premesso l’avvenuto accreditamento delle somme riconosciute dalla sentenza ottemperanda, insistendo unicamente per la condanna alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale. Tale circostanza, a giudizio del TAR, integra la piena soddisfazione della pretesa azionata.

In applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il ricorso è dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta dall’adempimento dell’Amministrazione nelle more del giudizio. L’avvenuto pagamento, sebbene tardivo, determina il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.

Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico del Ministero resistente applicando il criterio della soccombenza virtuale, considerata l’iniziale fondatezza del ricorso, avendo l’Amministrazione ottemperato solo dopo la proposizione del ricorso. La liquidazione tiene conto della serialità della controversia, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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