Installazione stazioni radio base legittimazione del vicino insussistenza vizi autorizzatori (TAR Lazio n. 8648 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione all’installazione di stazioni radio base per telefonia mobile, il vicino che prospetti una possibile nocività per l’ambiente circostante e per la propria salute è titolare di legittimazione e interesse a ricorrere, restando la verifica della concreta sussistenza della nocività questione di merito, non di rito. L’annullamento giurisdizionale di un regolamento comunale che disciplini l’insediamento di tali impianti ha efficacia erga omnes ed ex tunc, con la conseguenza che l’amministrazione non può continuare ad applicarlo, né valutare la legittimità dei successivi atti autorizzatori sulla base di esso. Le stazioni radio base costituiscono opere di preminente interesse generale e di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, sicché sono illegittimi i regolamenti che ne prevedano divieti tassativi di installazione in determinate zone. L’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è legittima quando l’istruttoria abbia verificato l’insussistenza di vincoli archeologici e paesaggistici ostativi e il rispetto dei valori-soglia di esposizione, restando salva la tutela civilistica per le eventuali emissioni che, ex post, dovessero superare i predetti limiti.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile situato nelle immediate vicinanze del sito interessato impugnava la determinazione con cui il Comune aveva autorizzato l’installazione di una nuova stazione radio base per la telefonia mobile, deducendo il pericolo per la salute derivante dalle emissioni elettromagnetiche e il pregiudizio al valore economico dell’immobile. Il ricorrente articolava cinque motivi di ricorso, lamentando in particolare la violazione del regolamento comunale per l’installazione degli impianti, l’omessa esecuzione di sondaggi archeologici e di valutazione paesaggistica, nonché un’istruttoria carente e la violazione del principio di precauzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse, richiamando la giurisprudenza di Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3573 e Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203, secondo cui è sufficiente che il ricorrente prospetti una possibile nocività per l’ambiente circostante, mentre l’accertamento della concreta sussistenza di tale nocività attiene al merito. Nel caso di specie, la sussistenza della vicinitas e l’allegazione di fotografie dello stato dei luoghi, con specifica deduzione dei pregiudizi anche paesaggistici, hanno radicato la legittimazione e l’interesse al ricorso.
Nel merito, il Collegio ha ricordato che le stazioni radio base sono qualificate dall’ordinamento come opere di preminente interesse generale (art. 3, co. 2, d.lgs. n. 259/2003), opere di urbanizzazione primaria (art. 43, co. 4) e di pubblica utilità (art. 51, co. 1), risultando pertanto compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Quanto al primo motivo, il regolamento comunale invocato dal ricorrente era stato annullato con sentenza del TAR Lazio n. 5101 del 2021, passata in giudicato, con la conseguenza che il parametro regolamentare non poteva più essere applicato dall’amministrazione. Ad abundantiam, il Tribunale ha rilevato che il Comune aveva comunque svolto un’adeguata istruttoria in sede di conferenza di servizi, acquisendo dagli operatori relazioni tecniche sulla copertura radiomobile che dimostravano la migliore idoneità del sito prescelto rispetto alle aree alternative, in quanto le alternative avrebbero penalizzato il servizio, specie indoor.
In relazione ai motivi concernenti l’assenza di vincoli, dalla documentazione in atti non risultava alcun vincolo archeologico o paesaggistico sulla particella interessata, con la conseguenza che non erano dovuti i sondaggi preventivi previsti dal P.R.G., né la relazione paesaggistica di cui al P.T.P.R., il quale, per le aree non interessate da beni paesaggistici, ha valenza solo propositiva e di indirizzo. Il quarto motivo è stato respinto osservando che l’antenna RFI indicata dal ricorrente non è sottoposta ad autorizzazione comunale e non incide significativamente sui valori-soglia di esposizione.
Infine, il quinto motivo è stato ritenuto infondato, poiché il ricorrente non aveva contestato il superamento dei limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e non aveva provato errori od omissioni nella documentazione tecnica prodotta dagli operatori. Il Tribunale ha precisato che la legittimità dell’autorizzazione è valutata con riferimento al rispetto formale e ex ante dei valori-soglia, restando salva la tutela civilistica per le eventuali emissioni che, ex post, dovessero superare i limiti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la complessità della materia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.