Dimensionamento scolastico: il trasferimento di sede non è soppressione del servizio (TAR Lombardia n. 3598 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica costituiscono atti di organizzazione del servizio scolastico, connotati da ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sia quanto alla modalità di erogazione del servizio sia quanto all’allocazione delle sedi. Tali scelte non richiedono una motivazione analitica e comparativa per ciascuna struttura, essendo sufficiente una motivazione complessiva che renda intelligibile il disegno organizzativo perseguito. Il trasferimento di una scuola dell’infanzia in un diverso edificio, con conservazione del codice meccanografico e del corpo docente, non integra una soppressione del servizio né una compromissione del diritto all’istruzione, ove sia garantita la continuità del servizio nell’ambito della rete scolastica territoriale. La presenza di pareri negativi degli organi collegiali non impone una motivazione rafforzata, trattandosi di pareri obbligatori ma non vincolanti.
Il Fatto
Alcuni genitori di bambini frequentanti una scuola dell’infanzia del Comune di Como hanno impugnato la delibera comunale che ne disponeva la chiusura e l’accorpamento con una vicina scuola primaria, unitamente agli atti di approvazione provinciale e regionale del piano di organizzazione della rete scolastica per l’anno 2026/2027. Con motivi aggiunti hanno esteso l’impugnazione al decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale che recepiva la delibera regionale. I ricorrenti lamentavano la carenza istruttoria e motivazionale, la violazione del principio del giusto procedimento e il pregiudizio alla continuità educativa dei bambini.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha prescindere dalle eccezioni pregiudiziali, applicando il principio della ragione più liquida e respingendo il ricorso nel merito. Ha qualificato la delibera di riorganizzazione come atto di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, espressione di scelte fondamentali della comunità locale, sottolineando che il piano era stato adottato nel rispetto del riparto di competenze di cui all’art. 139 d.lgs. n. 112/1998 e all’art. 6 l.r. Lombardia n. 19/2007.
Quanto al difetto di istruttoria, il Collegio ha rilevato che la relazione allegata alla delibera conteneva il censimento degli edifici con dati analitici su capienza, iscritti e percentuali di occupazione, evidenziando un sottoutilizzo delle strutture tale da giustificare l’accorpamento. Ha escluso il prospettato sovraffollamento, richiamando il calo demografico documentato e la capienza residua della scuola ricevente. Ha inoltre ritenuto legittima la deroga alle distanze massime, in presenza del servizio di trasporto gratuito previsto per gli studenti.
La Corte ha poi chiarito che la scelta contestata non comportava la soppressione del servizio ma il suo trasferimento in un edificio distante circa 750 metri, nel medesimo quartiere, con conservazione del codice meccanografico e del corpo docente. Tale circostanza, unita alla motivazione fondata sulla razionalizzazione dell’offerta, rendeva la delibera indenne dai vizi lamentati. I pareri negativi degli organi collegiali, obbligatori ma non vincolanti, non imponevano una motivazione rafforzata.
Infine, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 3 d.P.R. n. 233/1998, il Tribunale ha ritenuto la disciplina regionale sopravvenuta, adottata nell’esercizio della competenza concorrente in materia di istruzione, tale da aver sostituito il meccanismo della conferenza provinciale con un procedimento articolato su più livelli, culminante nell’approvazione regionale. Il rigetto del ricorso principale ha comportato il rigetto dei motivi aggiunti per invalidità derivata, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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