Rinnovo concessione sportiva legittimo con migliorie e gestione regolare (TAR Veneto n. 918 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo della concessione di gestione di un impianto sportivo comunale, previsto dal bando, dal disciplinare di gara e dall’art. 2 della convenzione a fronte di lavori di manutenzione straordinaria o di miglioria degli impianti a carico del concessionario, costituisce esercizio di una facoltà discrezionale — e non arbitrio — dell’Amministrazione, condizionata alla positiva valutazione della gestione e all’esecuzione di interventi di valorizzazione. Esso integra un atto di gestione attuativo della convenzione, di competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, senza necessità di preventiva deliberazione consiliare. Il rinnovo configura una concessione nuova che si sostituisce alla precedente ormai scaduta: non è pertanto possibile sommare i due periodi per riqualificare il rapporto come ultranovennale. La valutazione di “regolarità” della gestione resa dall’Amministrazione è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Nel 2017 la Provincia di Vicenza, quale stazione unica appaltante per conto del Comune, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione degli impianti tennis e bar/ristorante comunali. All’esito è risultata aggiudicataria una società sportiva dilettantistica, con cui il Comune ha stipulato il contratto il 15.6.2018, con durata fino al 30.6.2025 e possibilità di rinnovo fino a tre anni “previa valutazione dell’Amministrazione”, a fronte di lavori di manutenzione straordinaria o miglioria a carico del concessionario.

A causa della sospensione del rapporto per lavori idraulici sul fiume, la scadenza è stata rideterminata al 19.11.2025. In prossimità di tale termine il Comune, richiamando l’art. 2 della convenzione, ha disposto il rinnovo fino al 30.6.2028. Una diversa società sportiva operante nel settore, che non ha partecipato alla gara del 2017, ha impugnato gli atti di rinnovo invocando la necessità di una nuova procedura selettiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di legittimazione e interesse: la ricorrente, pur non avendo partecipato alla procedura del 2017, è comunque operatore del settore, titolare di una legittima aspettativa all’aggiudicazione di un affidamento non preceduto da gara.

Nel merito, la censura relativa alla data di scadenza della concessione è stata dichiarata inammissibile. La lesione lamentata deriva dalla determinazione comunale di riattivazione del rapporto, non dal rinnovo impugnato, e gli effetti di quella determinazione si sono consolidati per effetto della mancata tempestiva impugnazione.

Parimenti inammissibile, e comunque infondato, è il profilo che qualifica la clausola di rinnovo come generica e meramente potestativa: essa andava contestata con l’impugnazione della concessione e degli atti di gara del 2018. Nel merito, la clausola rimette il rinnovo a una scelta discrezionale — non arbitraria — dell’Amministrazione, subordinata alla positiva valutazione della gestione e all’esecuzione o proposta di lavori di valorizzazione dell’impianto.

Quanto alla sostenuta sproporzione tra migliorie e durata del rinnovo, la Corte ha escluso la necessità di un rapporto di corrispettività diretta: gli interventi (sistema di illuminazione di due campi e realizzazione di un pozzo) accrescono in modo durevole il godimento e la redditività del bene, integrando la nozione di miglioria. Il Comune poteva considerare anche lavori già eseguiti, in logica di incentivazione-premiale, e la ricorrente non ha fornito nemmeno un principio di prova della sproporzione.

Il terzo motivo è stato respinto: il provvedimento è atto di gestione attuativo della convenzione, di competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, e il rinnovo costituisce nuova concessione che si sostituisce alla precedente scaduta, non sommabile ai fini della durata ultranovennale. Il richiamo alle norme civilistiche su locazione e affitto è stato giudicato non pertinente.

Il quarto motivo è infondato: pur riconoscendo che l’art. 6 della concessione impone l’accesso paritario agli utenti, la Corte ha ritenuto che le contestazioni non rendano manifestamente irragionevole la valutazione positiva dell’Amministrazione, mancando provvedimenti sanzionatori o diffide. Il Collegio ha infine accolto l’istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti ex artt. 39 c.p.a. e 89 c.p.c., compensando le spese per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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