Pianta organica farmacie, conferma biennale e sindacato sulla sede straordinaria (Cons. Stato n. 5433 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conferma biennale della pianta organica delle farmacie e la delimitazione territoriale di una sede farmaceutica straordinaria sono espressione di scelta ampiamente discrezionale dell’amministrazione. Il sindacato di legittimità per illogicità o irragionevolezza di tali provvedimenti confermativi esige una prospettazione specifica e rafforzata, non generica. Il parametro di valutazione non è la comparazione atomistica tra le zone di due sedi limitrofe, bensì l’assetto complessivo del territorio comunale, con l’obiettivo di coniugare la copertura delle aree isolate con la maggiore accessibilità per la maggioranza degli abitanti. L’interesse commerciale del titolare recede rispetto alle esigenze di interesse pubblico. È irrilevante applicare alle sedi straordinarie norme e categorie elaborate per le sedi ordinarie.
Il Fatto
L’appellante, titolare di una farmacia, aveva impugnato davanti al TAR Emilia Romagna la delibera con cui il Comune, in sede di revisione biennale, aveva confermato la previgente pianta organica, nonché i successivi provvedimenti di conferma adottati negli anni seguenti. La ricorrente aveva ricevuto in assegnazione la sede farmaceutica straordinaria n. 7, collocata interamente all’interno della zona di altra sede.
Il TAR ha respinto i ricorsi, ritenendo non viziata da irragionevolezza la scelta amministrativa. La titolare ha proposto appello, deducendo violazione dell’art. 2 della legge n. 475/1968, come sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. c), d.l. n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, oltre a eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, iniquità, difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnazione. Anzitutto ha osservato che i provvedimenti contestati non dispongono l’elaborazione ex novo di una pianta organica né l’istituzione di una nuova sede, ma la plurima conferma di quella esistente. La pretesa dell’appellante si rivolge contro una decisione confermativa, i cui effetti erano peraltro stabilizzati all’atto dell’assegnazione della sede.
Da qui una conseguenza processuale precisa. Il sindacato di legittimità sotto il profilo dell’illogicità o irragionevolezza richiede, rispetto a un provvedimento confermativo, una prospettazione non generica ma specifica, anzi rafforzata. L’appellante ha invece preteso di applicare al sindacato sulla delimitazione di una sede straordinaria norme, categorie e pronunce riferite alla diversa situazione delle sedi ordinarie.
Nel merito, il Collegio ha rilevato l’infondatezza della critica mossa al TAR per non aver considerato la planimetria. Il primo giudice ha correttamente affermato che la valutazione discrezionale deve riferirsi all’intero territorio comunale, coniugando la copertura delle aree isolate con l’accessibilità per la maggioranza degli abitanti. Il parametro di ragionevolezza non è dunque la comparazione atomistica tra due sedi limitrofe, ma il complessivo assetto comunale.
Risulta decisivo il rilievo che la sede dell’appellante è stata istituita come straordinaria. Non rileva il solo dato dei residenti, quanto l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio nelle diverse zone; l’interesse commerciale del titolare recede rispetto alle esigenze di interesse pubblico. La stessa insistenza sul confronto tra zone si è rivelata, paradossalmente, argomento a sfavore: poiché la sede n. 7 è totalmente inserita nella zona della sede n. 1, le due coprono di fatto il fabbisogno dell’intera area, non essendo l’utenza vincolata alla rigida ripartizione delle zone, tanto più in un comune a vocazione turistica.
Il Collegio ha infine reputato irrilevanti l’ipotizzata impossibilità di trasferimento di sede e il riferimento all’assenza di una succursale estiva, profilo di comparazione economica estraneo al contenuto delle scelte pianificatorie. L’appello è stato respinto, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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