Effetto espansivo interno e divieto di reformatio in peius sul capo delle spese (Cass. civ. n. 28136 del 05.10.2023)
Principi di diritto (Massima)
La decisione dell’impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, per effetto espansivo interno, della questione dipendente riguardante le spese di lite del primo grado, pur se autonoma e non investita da specifica censura. Tale modificabilità, costituendo un’eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore: il giudice dell’impugnazione può rideterminare la statuizione sulle spese solo quando la decisione sulla questione principale si ponga in contrasto con essa. Ne consegue che, in caso di riforma parziale della sentenza, il giudice d’appello non può rideterminare in aumento le spese del primo grado liquidate in favore della parte vittoriosa, in assenza di appello incidentale, se manca una concreta dipendenza del capo sulle spese dalla riforma operata sulla questione principale, violando il divieto di reformatio in peius per l’appellante.
Il Fatto
La società convenuta, soccombente in primo grado, aveva proposto appello avverso la sentenza che l’aveva condannata al risarcimento dei danni conseguenti a un incendio propagatosi dal proprio fondo. La Corte d’Appello, accogliendo parzialmente il gravame, aveva ridotto l’importo del risarcimento ma, rideterminando le spese del doppio grado alla luce dell’esito complessivo, aveva posto a carico dell’appellante i due terzi delle spese del primo grado, liquidandole in misura superiore rispetto a quella determinata dal Tribunale, in assenza di appello incidentale. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente e alla violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c.. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”, e ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata non meramente apparente, avendo la Corte territoriale accertato la presenza di erba alta e sterpaglie sul fondo della società e l’assenza della prova liberatoria del caso fortuito.
Ha invece accolto il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 336 c.p.c. e del divieto di reformatio in peius. La Corte ha ribadito il principio di unitarietà del regolamento delle spese, in base al quale, in caso di riforma anche parziale della sentenza, il giudice d’appello è tenuto a provvedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese del primo grado, atteso che la riforma determina la caducazione del capo che vi ha statuito. Ha tuttavia precisato, richiamando la sentenza n. 23985 del 2019, che tale effetto espansivo interno non opera automaticamente, ma solo quando la decisione sulla questione principale si ponga in contrasto con la questione dipendente; diversamente, la modificabilità dei capi autonomi ma dipendenti, quale eccezione al principio del giudicato, si risolverebbe in una reformatio in peius per chi ha impugnato.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva rideterminato in aumento le spese del primo grado, poste a carico dell’appellante, senza che sussistesse alcuna concreta dipendenza del capo sulle spese dalla riforma operata sulla questione principale, e in difetto di appello incidentale. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza sul punto e, decidendo nel merito, ha rideterminato gli importi dovuti, ferma la compensazione per un terzo delle spese del primo grado e la liquidazione delle spese del secondo grado già operata dalla Corte territoriale.
Nota della Redazione
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