Effetto ripristinatorio del giudicato e obbligo di rimozione delle conseguenze dell’atto annullato (TAR Basilicata n. 327 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Tra gli effetti del giudicato amministrativo di annullamento rientra l’effetto ripristinatorio, che consiste nella cancellazione delle modificazioni della realtà intervenute per effetto dell’atto annullato, o comunque da esso legittimate, e nell’adeguamento dell’assetto della situazione di fatto alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia. L’annullamento del provvedimento che costituiva il titolo della prestazione rende sine titulo la perdurante utilizzazione della struttura da parte dell’amministrazione, che è tenuta a rimuovere le conseguenze materiali dell’atto illegittimo. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. impone l’esecuzione integrale del dictum, compresa la statuizione sulle spese. In caso di inottemperanza il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente era aggiudicataria del servizio di accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi del territorio comunale, con contratto scaduto il 31.12.2024. Il Comune aveva disposto la proroga del servizio fino all’espletamento della nuova gara, richiamando l’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 e impegnando a corrispettivo la somma di euro 40.000,00.
Con sentenza n. 61/2026 il TAR Basilicata aveva annullato quella determinazione, rilevando che la disciplina di gara non contemplava la proroga e che, in ogni caso, essa era intervenuta dopo la scadenza contrattuale, con protrazione sine die del vincolo. Formatosi il giudicato, la società ha proposto ricorso per ottemperanza, lamentando il mancato pagamento delle spese liquidate e il mancato adeguamento della situazione di fatto, poiché i cani restavano ricoverati presso la propria struttura. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato indirizzo secondo cui tra gli effetti del giudicato di annullamento vi è quello ripristinatorio, richiamando Consiglio di Stato, sez. VI, 22.9.2008, n. 4563. L’annullamento non esaurisce la propria portata sul piano caducatorio, ma esige la ricomposizione della realtà materiale conforme al diritto accertato.
Applicando il principio, il TAR osserva che la sentenza n. 61/2026, annullando la proroga, ha determinato la retroattiva cancellazione del titolo giuridico che giustificava la prestazione del servizio. Ne deriva che la presenza degli animali presso il canile gestito dalla società è divenuta sine titulo, e dunque priva di legittimazione, perché disposta dal Comune o comunque nel suo interesse.
Il Comune ha pertanto il dovere di liberare la struttura senza ulteriori dilazioni, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. e all’effetto ripristinatorio del dictum. Il Collegio accerta altresì, in difetto di contraria evidenza, l’inosservanza della condanna alle spese del giudizio a quo e dei relativi accessori.
Il ricorso è quindi accolto. È dichiarato l’obbligo del Comune di dare esatta ed integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute, detratto quanto già corrisposto, e all’adeguamento della situazione di fatto. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza è nominato commissario ad acta il Prefetto di Matera o un funzionario delegato, con spese a carico dell’ente.
Il Tribunale dispone inoltre la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: interessi legali sulle somme dovute per la statuizione pecuniaria ed euro 50,00 al giorno per l’adeguamento materiale, dalla comunicazione o notificazione fino all’effettivo soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e comprendono in modo omnicomprensivo anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata, funzionali all’introduzione dell’ottemperanza.
Nota della Redazione
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