Requisiti di ammissione ai corsi INDIRE e riconoscimento titolo estero: la mancata risposta dell’Amministrazione non preclude l’accesso (TAR Lazio n. 10580 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione ai percorsi di specializzazione per il sostegno didattico (corsi INDIRE), il requisito di cui all’art. 4 del decreto interministeriale n. 77/2025 — consistente nella presentazione di un’istanza di riconoscimento del titolo estero per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento — deve ritenersi soddisfatto qualora l’Amministrazione non abbia fornito risposta entro il predetto termine. La mancata ammissione al percorso formativo, determinata da un iniziale travisamento dei fatti nei rapporti tra l’Ateneo e l’Amministrazione scolastica, è illegittima e va annullata, con conseguente diritto della ricorrente a frequentare i corsi e a conseguire il titolo.

Il Fatto

La ricorrente, docente in possesso di un titolo estero conseguito al termine di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, aveva presentato domanda di riconoscimento del titolo, rimasta senza risposta. In data antecedente al 1° giugno 2024, aveva altresì richiesto l’ammissione ai percorsi di specializzazione INDIRE per la classe di concorso sostegno primaria ADEE, indetti dall’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma. Non risultando inclusa nelle graduatorie degli ammessi, aveva impugnato gli atti di esclusione, deducendo la violazione della normativa di settore, il difetto di motivazione e la violazione del principio di ragionevolezza.

Con decreto cautelare monocratico, il Presidente della Sezione aveva accolto l’istanza, ammettendo con riserva la ricorrente ai corsi; il Collegio, in sede di camera di consiglio, aveva confermato il provvedimento cautelare. Nel corso del giudizio, la ricorrente aveva conseguito il titolo di specializzazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR, all’esito dell’esame di merito, ha confermato le statuizioni rese in sede cautelare, rilevando come la ricorrente fosse in possesso di tutti i requisiti di ammissione richiesti dall’art. 4 del D.I. n. 77/2025: il superamento all’estero di un percorso formativo sul sostegno, la presentazione di un’istanza di riconoscimento per la quale alla data del 1° giugno 2024 fossero decorsi i termini di conclusione del procedimento, e la rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso estero.

Il Collegio ha accertato che la ricorrente aveva prodotto il titolo estero, la domanda di riconoscimento non evasa, inviata in data antecedente al termine di legge, e la rinuncia all’istanza, acquisita dal Ministero. La mancata risposta dell’Amministrazione alla domanda di riconoscimento, determinando il decorso dei termini, integrava la condizione prevista dalla norma per l’ammissione.

Dagli atti di causa è emerso che l’esclusione era derivata da un travisamento dei fatti nei rapporti tra l’Ateneo e l’Amministrazione scolastica, circostanza che ha indotto il giudice a ritenere illegittima la mancata ammissione. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’esclusione e condanna dell’Università al pagamento delle spese, compensate nei confronti dei Ministeri, non imputabili dell’esclusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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