Cancellazione della società e ultrattività del mandato alla lite nell’appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10062 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di morte o di perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione in udienza o notificazione alle altre parti dell’evento ad opera del difensore comporta, in forza della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il procuratore continui a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato. La posizione giuridica della parte rappresentata resta così stabilizzata nei confronti delle altre parti e del giudice, nella fase attiva del rapporto processuale e in quelle successive di quiescenza o di riattivazione per effetto dell’impugnazione. Il difensore già munito di procura valida per gli ulteriori gradi è pertanto legittimato a proporre gravame in rappresentanza della parte divenuta incapace. Tale assetto è suscettibile di modificazione se, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi o il rappresentante legale, ovvero se il procuratore dichiari o notifichi l’evento, o se lo stesso sia documentato dall’altra parte o certificato dall’ufficiale giudiziario.
Il Fatto
La società proponeva appello avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado, in sede di opposizione dell’Inps al pignoramento dalla stessa notificato, aveva ridotto l’importo pignorato e condannato la società a restituire all’Istituto la somma eccedente già assegnata dal giudice dell’esecuzione. La Corte d’appello dichiarava inammissibile il gravame, rilevando che la società era stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado e che da tale evento discendeva il trasferimento della legittimazione processuale in capo ai soci.
Avverso tale decisione il socio unico ed ex liquidatore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; l’Istituto ha resistito con controricorso. La sesta sezione, ravvisando un contrasto giurisprudenziale e una valenza nomofilattica della questione, ha rimesso la causa alla quarta sezione per la decisione in pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e 83 cod. proc. civ. nonché dell’art. 1722, n. 4, cod. civ. e dei principi in tema di conferimento, validità e ultrattività della procura alle liti, censurando lo scostamento dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15295 del 2014.
La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale. L’indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite, cui sono seguite le conformi Cass. n. 20964 del 2018 e Cass. n. 9213 del 2020, ha superato i precedenti di segno diverso e ha ritenuto ammissibile il ricorso promosso dal difensore munito di mandato conferito con procura speciale sottoscritta prima dell’estinzione dell’ente per cancellazione dal registro delle imprese. A fronte di tale orientamento si era espressa in termini dissonanti la Sez. IV n. 24853 del 2018, secondo cui la cancellazione impedisce alla società di agire o essere convenuta e l’appello deve provenire dai soci succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità.
Il Collegio respinge preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, ritenendo la legittimazione del ricorrente validamente comprovata dalla visura camerale prodotta in atti.
Nel merito, la Corte dà continuità al primo orientamento, confermato dai più recenti arresti di legittimità, anche della sezione Lavoro (Cass. n. 21860 del 2023, con richiamo a Cass. n. 11193 del 2022). L’indirizzo è condiviso perché valorizza la portata generale della regola dell’ultrattività della difesa quale meccanismo di stabilizzazione processuale, volto a bilanciare le verifiche esigibili dalla controparte senza vanificare attività processuali svolte da e nei confronti di soggetto professionalmente assistito.
Deve pertanto ribadirsi che l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento ad opera del procuratore comporta che l’avvocato continui a rappresentare la parte nella fase attiva del rapporto processuale e in quelle successive di quiescenza o di riattivazione per effetto dell’impugnazione. La sentenza impugnata, che ha recepito il diverso orientamento, è conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’appello.
Nota della Redazione
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