Cessazione materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 51 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la definizione avviene con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c.. Il deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, in ottemperanza al termine fissato con decreto, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale aveva chiesto al Giudice monocratico, con ricorso depositato il 5 luglio 2021, la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2018, dovuto dalla banca in qualità di tesoriere di un Comune. Con decreto n. 67 del 21/07/2021 il Giudice fissava il termine per il deposito.

In data 07/11/2023 l’Amministrazione trasmetteva a mezzo PEC il conto giudiziale, già parificato in data 21/01/2019, comunicandone l’avvenuto deposito con nota acquisita al protocollo il 15/11/2023. Con istanza depositata il 18/01/2024 il P.M. chiedeva la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Giudice rileva che il conto relativo all’anno 2018 risulta acquisito alla Segreteria della Sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 67/2021. La circostanza è pacifica e non contestata: essa costituisce il presupposto fattuale della decisione.

Quanto al regime processuale, il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., viene definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. A sostegno di tale qualificazione la Corte richiama la giurisprudenza contabile di diverse Sezioni regionali, tra cui le pronunce delle Sezioni per le Marche, la Liguria, l’Umbria e la Campania.

Acquisito in atti il deposito del conto e preso atto delle richieste del P.M., il Giudice dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe. La decisione recepisce la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione, essendo venuta meno la condotta omissiva che aveva giustificato l’attivazione del giudizio.

Il Giudice precisa inoltre che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.. La definizione del giudizio di resa non esaurisce dunque il controllo sulla gestione, che prosegue nella fase successiva. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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