Commissario ad acta obbligatorio nel giudizio di ottemperanza scolastico (TAR Campania n. 2831 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il munus di ausiliario del giudice svolto dal commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. L’ordine di esecuzione del giudicato presuppone la mancata impugnazione del titolo, attestata da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il compenso del commissario è determinato e liquidato con successivo decreto collegiale; la parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non al deposito della relazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di € 500,00 annui per la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione agli anni scolastici dal 2016/17 al 2020/21.
Il titolo, notificato all’amministrazione, non era stato impugnato, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Il Ministero, tuttavia, non aveva dato esecuzione alla condanna. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., valorizzando due circostanze documentate: la mancata impugnazione della sentenza posta a fondamento del giudizio e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Sul piano dell’ausiliario, il giudice amministrativo ha precisato che il munus di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né compresso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il relativo compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento, quanto all’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro n. 75/1991, e, per le ulteriori spese, all’art. 56.
La parcella dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, chiarendosi che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il deposito di atti e documenti dovrà avvenire esclusivamente tramite la procedura del processo amministrativo telematico, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Le spese di lite, comprensive di atti successivi al decreto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono state liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura ridotta in ragione della non particolare complessità delle questioni, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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