Fotovoltaico in fascia costiera: il parere paesaggistico negativo preclude la PAS (TAR Sardegna n. 632 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio della Soprintendenza a seguito del riavvio della conferenza di servizi non equivale a silenzio assenso sul progetto, ma a silenzio assenso “orizzontale” sulla proposta di parere negativo formulata dall’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990. Il parere dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica è espressione di cogestione attiva del vincolo, sicché il suo silenzio si intende come assenso all’atto valutativo dell’altra autorità, non al progetto. L’Amministrazione procedente non è tenuta a convocare la conferenza in modalità sincrona quando il diniego si fonda su un parere negativo ritenuto insuperabile. È inammissibile per carenza di interesse la censura avverso pareri non posti a base del diniego ma meramente richiamati quale fatto storico.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al SUAPE una istanza di PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 9.994,95 kWp in un’area ricadente in zona H di salvaguardia, adiacente al Consorzio Industriale di Oristano. Il procedimento si concludeva negativamente, sulla base del parere ostativo dell’UTP della Regione Sardegna, che rilevava l’insistenza dell’intervento quasi per intero nella fascia di tutela di 300 metri dalla linea di battigia dello specchio acqueo “Pauli Grabiolas”, con conseguente applicazione del divieto di trasformazione di cui all’art. 28 della l.r. n. 1/2021, oltre al contrasto con le NTA del PPR.
Avverso la determinazione di conclusione negativa e i pareri endoprocedimentali la società proponeva ricorso, deducendo violazioni procedurali e contestando nel merito le ragioni del diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure relative al primo motivo. Il SUAPE, nel provvedimento finale, non si è limitato a un mero rinvio acritico ai pareri negativi, ma ne ha condiviso i contenuti, evidenziando l’insuperabilità del contrasto con la normativa di settore. Quanto alla mancata convocazione della conferenza in modalità sincrona, il Collegio ha chiarito che, ove la decisione reiettiva si fondi su un parere negativo insuperabile, non residua spazio per tale adempimento ai sensi dell’art. 14-bis, comma 6, della l. n. 241/1990.
Con riferimento al parere della Regione, la Corte ha giudicato pretestuosa l’eccezione di adesione acritica alla relazione istruttoria, atteso che l’atto era sottoscritto dal dirigente del Servizio competente, che ne aveva fatto proprio il contenuto. Ha inoltre precisato che la mancata ripetizione del parere da parte della Soprintendenza, a seguito del riavvio del procedimento, non integra silenzio assenso sul progetto, ma silenzio assenso “orizzontale” sulla proposta di parere negativo regionale, richiamando il precedente di cui alla sentenza TAR Sardegna n. 827/2022.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto le ragioni del parere regionale resistenti alle doglianze della ricorrente. L’analisi istruttoria aveva valutato il progetto sotto il profilo della conformità alla normativa paesaggistica e della compatibilità con i valori tutelati, evidenziando la presenza di zona umida e l’insistenza in fascia costiera priva di PUC adeguato al PPR. Tali elementi, uniti al carattere invasivo e avulso dal contesto dei pannelli solari, rendevano evidente l’incompatibilità dell’intervento. La circostanza dell’adiacenza al Consorzio Industriale non è stata ritenuta sufficiente a confutare il parere, considerate le peculiarità ambientali dell’area.
Il Collegio ha infine dichiarato inammissibile per carenza di interesse la censura concernente i pareri di ANAS e Provincia di Oristano, poiché dalla stessa ricorrente qualificati come proposti “per tuziorismo difensivo”, trattandosi di atti non posti a fondamento del diniego ma meramente richiamati quale fatto storico. Spese integralmente compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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