Aggiudicazione definitiva e tutela cautelare: rilievo istruttorio e sospensione interinale fino all’esito degli incombenti (TAR Lombardia n. 3265 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare proposta ai sensi degli artt. 65 e 66 cod. proc. amm. non postula necessariamente una decisione immediata nel merito della controversia, ben potendo il giudice amministrativo disporre, nell’esercizio dei poteri istruttori, la sospensione interinale del provvedimento impugnato. Tale misura si giustifica allorquando l’acquisizione di chiarimenti documentali appaia pregiudiziale rispetto alla valutazione del fumus boni iuris, dovendosi garantire la pienezza dell’eventuale tutela cautelare nelle more dell’incombente. Ne consegue che l’accertamento dei presupposti per la concessione della cautela può essere differito ad una successiva camera di consiglio, con rinvio del procedimento e delle spese all’esito della fase.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune di Mariano Comense aveva disposto l’aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia e disinfezione degli immobili e dei centri sportivi comunali in favore della controinteressata, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari. La stazione appaltante e l’aggiudicataria, pur regolarmente intimate, non si costituivano in giudizio. La controversia era quindi chiamata alla camera di consiglio per la decisione sull’istanza incidentale.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la decisione sulla fase cautelare richiedeva l’acquisizione di una documentata relazione sui fatti di causa, alla luce delle censure sollevate in ricorso. In particolare, la stazione appaltante è stata invitata a precisare, tra l’altro, se nel frattempo fosse stato sottoscritto il contratto con l’aggiudicataria, circostanza ritenuta dirimente ai fini della valutazione dell’interesse e dell’eventuale necessità di tutela.
Ritenendo necessario assumere tale incombente, il Collegio ha disposto la sospensione interinale del provvedimento di aggiudicazione. L’esigenza di garantire la pienezza dell’eventuale tutela cautelare, in considerazione del previsto avvio del servizio alla data del 1.07.2026, ha indotto il giudice a non lasciare privo di effetto il provvedimento impugnato sino all’esito degli accertamenti richiesti.
La stazione appaltante è stata quindi onerata del deposito dei chiarimenti entro il termine di due giorni liberi antecedenti la successiva camera di consiglio, fissata per il prosieguo alla data del 9.07.2026. La liquidazione delle spese è stata contestualmente rinviata all’esito della fase cautelare, trattandosi di decisione non definitiva sulla domanda di tutela incidentale.
La pronuncia conferma la natura flessibile del giudizio cautelare, nel quale l’esigenza di approfondimento istruttorio può legittimamente condurre a una decisione non definitiva ma temporalmente idonea a preservare la res controversa, secondo il modello dell’ordinanza collegiale che dispone incombenti e provvede sul rinvio.
Nota della Redazione
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