Il beneficio dei sei scatti spetta al militare congedato a domanda (TAR Sardegna n. 886 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 ha ad oggetto esclusivamente la base pensionabile definita dall’art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992 e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231 del 1990, disposta dal Codice dell’ordinamento militare, non ha determinato la reviviscenza dell’originaria formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379 del 1987, sicché la limitazione del beneficio dei sei scatti stipendiali ai casi di cessazione dal servizio per età, inabilità o decesso non è più in vigore. Il beneficio spetta, pertanto, anche al militare congedato a domanda che abbia maturato i requisiti di età e anzianità contributiva. Il termine per la presentazione dell’istanza non ha effetto decadenziale, mentre la prescrizione del diritto alla riliquidazione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, erano stati collocati in quiescenza a domanda dopo aver compiuto il 55° anno di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile, con periodi contributivi pari a 42 anni. Ritenendo di avere diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, avevano diffidato l’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i predetti scatti, ciascuno pari al 2,50 per cento dell’ultimo stipendio.
Avendo l’Istituto previdenziale omesso di provvedere, gli interessati avevano proposto ricorso al TAR per l’accertamento del proprio diritto al beneficio e del conseguente obbligo dell’Amministrazione di ricalcolare l’indennità. L’INPS, costituitosi in giudizio, aveva eccepito la decadenza dalla domanda e la prescrizione della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso richiamando la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta anche ai militari delle Forze di polizia a ordinamento militare, in forza del richiamo all’art. 6-bis operato dall’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare. Il Collegio ha ribadito che l’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 concerne unicamente la base pensionabile e non la buonuscita, il cui calcolo resta disciplinato dalla normativa speciale.
Quanto all’eccezione di decadenza, il Giudice ha escluso che il termine previsto dall’art. 6-bis per la presentazione della domanda, fissato al 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità, abbia natura perentoria, trattandosi di onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il superamento del termine non determina, quindi, alcuna decadenza dalla fruizione del beneficio.
Con riguardo alla prescrizione, il TAR ha richiamato il principio per cui il termine quinquennale di cui all’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032 del 1973 decorre non dalla cessazione del rapporto, ma dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale del dovuto.
Alla luce di tali argomentazioni il ricorso è stato accolto, con condanna dell’INPS a corrispondere ai ricorrenti, entro 180 giorni, quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre accessori come per legge, e alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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