Conferenza di servizi decisoria: motivazione per relationem e criteri localizzativi penalizzanti (TAR Basilicata n. 414 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria, quando recepisce le risultanze della conferenza e le posizioni prevalenti in essa emerse, può essere motivata per relationem mediante rinvio ai verbali e ai pareri resi dalle amministrazioni partecipanti. La conferenza è retta da un criterio non unanimistico, fondato sulle posizioni prevalenti, e non conosce poteri di veto delle singole amministrazioni. I criteri di localizzazione qualificati dalla legge regionale come penalizzanti non determinano l’automatica inidoneità dell’area, ma impongono una valutazione puntuale e approfondita del singolo progetto. La censura che contesti l’omessa individuazione dei recettori sensibili è inammissibile per disomogeneità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti.
Il Fatto
Alcune società insediate nell’area industriale di un comune lucano impugnavano la determinazione dirigenziale con cui la Regione aveva autorizzato, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, la realizzazione di un impianto di produzione di biometano mediante trattamento anaerobico di FORSU da raccolta differenziata.
Le ricorrenti deducevano l’illegittimità della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, che avrebbe dichiarato la prevalenza delle posizioni favorevoli senza apprezzare le posizioni contrarie, e in particolare quella del Comune, che assumeva la contrarietà del progetto all’Allegato A della L.R. n. 35/2018 per interferenza con beni monumentali e paesaggistici e con recettori sensibili. Le società controinteressate eccepivano l’inammissibilità del gravame collettivo; il Comune concludeva per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricorda che la conferenza di servizi decisoria è strumento di semplificazione volto a una decisione pluristrutturata e che le modalità di formazione sono disciplinate dagli art. 14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990. La decisione si forma sulle posizioni prevalenti, con regola diversa dall’unanimità e senza criterio maggioritario rigido.
Sul piano motivazionale, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’obbligo di autonoma e specifica motivazione sussiste solo se la determinazione disattenda le risultanze della conferenza; se invece le recepisce, l’onere può essere soddisfatto per relationem, mediante richiamo ai verbali e ai pareri. Il provvedimento impugnato rinviava al verbale della terza seduta, allegato alla determinazione, idoneo a integrarne l’apparato motivazionale.
Da quel verbale emerge che la quasi totalità delle amministrazioni aveva espresso parere favorevole e che le originarie contrarietà erano state superate o chiarite. Il Tribunale passa in rassegna le posizioni dell’Azienda sanitaria, dell’Ufficio regionale Difesa del Suolo, dell’ente di gestione della risorsa idrica, dell’ARPA e dei Vigili del Fuoco, rilevando che tali sviluppi non erano oggetto di specifica censura. A ciò si aggiungono i pareri favorevoli degli uffici regionali competenti e della Soprintendenza.
L’unica posizione effettivamente contraria restava quella del Comune, cui però non può riconnettersi valenza ostativa: la conferenza non conosce poteri di veto. Le distanze previste dall’Allegato A della L.R. n. 35/2018 operano, per i beni monumentali e i recettori sensibili, come criteri penalizzanti e non escludenti, imponendo ulteriori approfondimenti e una valutazione puntuale, effettivamente avvenuta. Quanto ai recettori sensibili, il criterio è penalizzante e richiede la loro concreta individuazione; solo una ricorrente era stata identificata come tale, né le altre avevano contestato l’omessa individuazione, con conseguente inammissibilità della censura per disomogeneità delle posizioni. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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