Illegittima la mancata notifica ai controinteressati nel concorso per dirigenti scolastici (TAR Lazio n. 13936 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso riservato per l’ammissione al corso intensivo per dirigenti scolastici, la mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati determina l’inammissibilità del gravame, poiché l’inserimento di un numero maggiore di candidati in posizione utile comporta la proporzionale riduzione delle chance degli altri candidati di superare la selezione ed essere immessi in ruolo. La selezione e l’individuazione dei quesiti rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi. Le risposte non corrette costituiscono “distrattori” con meri margini di plausibilità, la cui funzione è verificare la solidità della preparazione del candidato.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla procedura riservata per l’ammissione al corso intensivo finalizzato a selezionare i candidati da inserire nella graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici (D.M. n. 107/2023). La candidata conseguiva un punteggio di 58 – successivamente rettificato a 59 – inferiore alla soglia minima di 60 punti richiesta per superare la selezione. Con il ricorso introduttivo impugnava l’esito della prova scritta, contestando la correttezza di alcuni quesiti e delle relative risposte ritenute esatte dal correttore.
In particolare, la ricorrente lamentava che il quesito n. 23 presentasse una risposta errata a causa di un improprio punto finale (“edu.it.” invece di “edu.it”); che il quesito n. 59 fosse erroneo per l’inclusione dell’asilo nido tra le istituzioni scolastiche; che il quesito n. 81 presentasse un contrasto giurisprudenziale tale da rendere ambigua la risposta. Con motivi aggiunti, il gravame veniva esteso alla graduatoria definitiva e ai provvedimenti di assegnazione ai ruoli regionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha confermato i profili di rito sollevati d’ufficio, rilevando che la redazione dei motivi aggiunti poteva giustificare il riconoscimento della volontà della ricorrente di estendere il gravame alla graduatoria definitiva, considerando la mancata esatta indicazione della data di pubblicazione un mero refuso. Tuttavia, non poteva riconoscersi l’ammissibilità del gravame per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati.
Quanto alla natura del giudizio, la Corte ha precisato che anche nella fattispecie del reclutamento straordinario nella graduatoria di ammissione al corso, la collocazione di un numero maggiore di candidati in posizione utile comporta la proporzionale riduzione delle chance degli altri candidati di superare la selezione ed essere immessi in ruolo. Non rilevava pertanto la notifica del secondo atto di motivi aggiunti ad un controinteressato ai fini dell’eventuale integrazione del contraddittorio.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza pacifica della Sezione, secondo cui la selezione e l’individuazione dei quesiti rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi.
Sui quesiti contestati, la Corte ha ritenuto che le risposte considerate esatte dalla Commissione apparissero come quelle sicuramente corrette, mentre le altre costituivano dei meri “distrattori” con margini di plausibilità, la cui funzione è verificare la solidità della preparazione del candidato. Quanto al quesito relativo al dominio delle scuole, è stata rilevata l’assoluta equivalenza tra “edu.it.” ed “edu.it” (senza punto finale).
Sotto altro profilo, il Collegio ha escluso che il merito dei quesiti a contenuto tecnico-giuridico sia sindacabile dal giudice in modo più intenso rispetto ad altri argomenti, poiché ciò comporterebbe la sovrapposizione del piano dei presupposti e dei limiti della giurisdizione con quello dell’ambito valutativo proprio della commissione di concorso. Il ricorso è stato quindi rigettato con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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