Rinvio al merito per approfondimento della VIA agrovoltaica (TAR Puglia n. 328 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo, qualora ritenga che le questioni prospettate dal ricorrente meritino un approfondimento nella più idonea sede di merito, può disporre la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissando l’udienza pubblica di trattazione. In tale evenienza, le esigenze della parte ricorrente risultano adeguatamente tutelate dalla prospettiva di una rapida decisione nel merito, senza necessità di pronunciarsi sulla sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora. L’ordinanza di fissazione dell’udienza di merito comporta la compensazione delle spese della fase cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva rigettato la richiesta di rilascio del provvedimento di VIA per la realizzazione di un impianto agrovoltaico di potenza nominale di 23,49 MW, denominato in progetto, da ubicarsi nel territorio del comune di Mesagne (Br), con relative opere di connessione anche nel comune di Latiano (BR). Il ricorso era notificato anche al Ministero della Cultura, costituitosi in giudizio unitamente al Ministero dell’Ambiente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Seconda di Lecce, ha esaminato la domanda cautelare presentata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. Ha considerato che le questioni sollevate dal ricorso avverso il diniego di VIA presentano profili che richiedono un approfondimento più idoneo nella sede di merito, non potendo essere compiutamente valutate nella sommaria cognizione della fase incidentale.
Il Collegio ha quindi ritenuto che le esigenze della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio nel merito, esercitando il potere previsto dall’art. 55, comma 10, c.p.a., che consente al giudice di fissare l’udienza di trattazione del ricorso quando la controversia richieda una decisione rapida.
In accoglimento di tale impostazione, il Tribunale ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25.01.2027, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.