Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Toscana n. 1004 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato e il giudice non può deciderlo nel merito ove l’attrice, prima della delibazione, dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria riguarda anche i motivi aggiunti, quando la caducazione dell’interesse investa l’intero thema decidendum. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalle circostanze che hanno caratterizzato il giudizio e dall’adesione delle parti in tal senso.
Il Fatto
I ricorrenti proponevano ricorso innanzi al TAR Toscana per l’annullamento dell’ordine di demolizione adottato dal Comune di Pistoia n. 1007 del 07.11.2017, del conseguente verbale di inottemperanza e del provvedimento sanzionatorio del 22.02.2021. Con motivi aggiunti impugnavano il diniego tacito formatosi sull’istanza di accertamento di conformità in sanatoria presentata il 16.04.2021.
Nel corso del giudizio, con nota depositata il 16.04.2026, i ricorrenti dichiaravano di non avere più interesse al ricorso principale e ai motivi aggiunti. Il Comune di Pistoia aderiva in tal senso all’istanza di declaratoria di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che, in applicazione del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si assume leso. Il processo amministrativo rimane così nella disponibilità della parte che lo ha instaurato.
Ne consegue che il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere nel merito ove l’attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. Sul punto la sentenza richiama la giurisprudenza amministrativa, indicando Cons. Stato, Sez. V, n. 5113 del 2014.
Tale principio, osserva il Collegio, opera tanto per il ricorso introduttivo quanto per i motivi aggiunti, avendo la parte dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’intero thema decidendum. La declaratoria di improcedibilità discende pertanto dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che il Tribunale applica a entrambi i ricorsi.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente, avuto riguardo alle circostanze che hanno caratterizzato il giudizio e stante l’adesione espressa dal Comune di Pistoia in calce all’istanza depositata in data 16.04.2026.
Il dispositivo dichiara pertanto improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti, compensando le spese di lite tra tutte le parti e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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