Emersione e difetto di istruttoria sulla fittizietà del rapporto di lavoro (TAR Lombardia n. 198 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare, il diniego del permesso di soggiorno fondato sulla fittizietà del rapporto di lavoro è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’amministrazione desume l’inesistenza del rapporto da sopralluoghi eseguiti presso indirizzi non riferibili al datore di lavoro, in giorni festivi, con interlocuzioni rese difficoltose da barriere linguistiche e con esiti che gli stessi operanti hanno dichiarato insufficienti. La Questura è onerata, ai sensi dell’art. 103, commi 8 e 9, D.L. n. 34/2020, come attuato dall’art. 10 del D.M. 27.5.2020, di approfondire e segnalare gli eventuali motivi ostativi, tra cui la fittizietà del rapporto. Omettere di valutare la documentazione contributiva, retributiva e contrattuale prodotta dal ricorrente integra eccesso di potere per travisamento dei fatti. Il giudice amministrativo annulla pertanto il provvedimento di rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal proprio datore di lavoro la presentazione, il 10 giugno 2020, di un’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, in relazione all’attività svolta come collaboratore familiare dal 15 aprile 2020. Il rapporto era poi proseguito con assunzione dal 27 giugno 2020 a tempo indeterminato, per 25 ore settimanali.
La Questura di Monza e Brianza respingeva l’istanza con provvedimento del 3 luglio 2022, notificato il 23 aprile 2024, ritenendo fittizia l’attività lavorativa: dalle verifiche sul luogo di lavoro non sarebbero stati reperiti né il lavoratore né il datore di lavoro, con conseguente assenza di fonti reddituali lecite. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia, che ne sospendeva l’efficacia in via cautelare con ordinanza n. 685/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie le censure di violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, trattandole congiuntamente perché strettamente connesse.
La fittizietà del rapporto risultava sostenuta dall’amministrazione esclusivamente in base ai sopralluoghi. Il Tribunale rileva però che i primi due accertamenti, del 26 aprile e del 6 maggio 2022, furono eseguiti presso un indirizzo non riferibile al datore di lavoro. Un terzo controllo, il 2 giugno 2022, avvenne in giornata festiva e, riscontrato il trasferimento del datore, gli operanti si recarono presso la nuova residenza, dove lo rinvennero: egli confermò l’esistenza di un rapporto di collaborazione domestica a chiamata, legato alle precarie condizioni di salute della madre, per circa 20 ore settimanali, senza orario fisso.
La verifica successiva, del 6 giugno 2022, rinvenne soltanto la madre del datore, erroneamente indicata come moglie nel rapporto, la quale, per barriere linguistiche, si limitò a riferire di essere sola. Gli stessi accertatori dichiararono in calce al verbale di non potersi esprimere sull’impiego e sulla sua eventuale fittizietà.
Da qui il difetto di istruttoria. L’amministrazione ha inferito la fittizietà da sopralluoghi presso indirizzi errati, in giorni festivi, con interlocuzioni con soggetti non italofoni e con esiti ritenuti insufficienti dagli stessi operanti. L’unico risultato utile delle verifiche è stata la conferma, da parte del datore, del rapporto di collaborazione domestica a calendario variabile: circostanza omessa nella motivazione del provvedimento e addirittura contraddetta, affermando che neppure il datore sarebbe mai stato reperito.
Il Collegio sottolinea inoltre che il ricorrente aveva documentato elementi rilevanti, quali buste paga, attestazione dei versamenti contributivi e contratto di soggiorno sottoscritto presso la Prefettura, che la Questura ha omesso di esaminare. Il ricorso è dunque accolto e il diniego annullato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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