Locazione di box comunale e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Calabria n. 121 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessione in godimento di un bene comunale che appartiene al patrimonio disponibile, in mancanza di un atto amministrativo che lo destini a pubblico servizio e di un’effettiva destinazione allo stesso, integra lo schema privatistico della locazione, a prescindere dal nomen iuris adottato dalle parti. Le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, comprese quelle sulla risoluzione per inadempimento e sul conseguente rilascio, rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione anche quando l’amministrazione abbia emanato un’ordinanza di sgombero che trovi la propria esclusiva ragione giustificativa nella presupposta risoluzione contrattuale, senza invocare i poteri di autotutela esecutiva di cui all’art. 823 c.c.
Il Fatto
Il Comune aveva approvato un bando per la locazione di tre box prefabbricati destinati ad attività commerciali e artigianali e aveva assegnato alla ricorrente il box n. 6, con successiva stipula del contratto. Dopo l’avvio dell’attività, l’amministrazione negava il prosieguo della somministrazione di alimenti e bevande, disponeva la decadenza dell’autorizzazione per i bagni prefabbricati e intimava il pagamento del canone. La ricorrente chiedeva la compensazione del canone con le spese sostenute per il ripristino del box e per la realizzazione dei bagni.
Con nota del 17 marzo 2023 il Comune disponeva la risoluzione del contratto per plurimi inadempimenti e avviava il procedimento per il rilascio, concluso con l’ordinanza di sgombero n. 71 del 27 aprile 2023. La ricorrente impugnava tale ordinanza e gli atti connessi, deducendo l’esercizio della potestà di autotutela esecutiva su un bene del patrimonio disponibile, poi integrato con motivi aggiunti avverso l’ordinanza di rimozione delle opere abusive, l’ordine di cessazione dell’attività di vicinato e il verbale di parziale esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, previo avviso in udienza dei profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 73 c.p.a., affronta preliminarmente la qualificazione del rapporto, dirimente per il riparto di giurisdizione. La controversia attiene alla fase esecutiva: la giurisdizione amministrativa può configurarsi solo ove il preteso inadempimento riguardi una concessione di bene pubblico, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.; in caso di locazione opera invece il criterio generale diritti/interessi, con devoluzione al giudice ordinario.
Tanto il bando quanto il contratto indicano espressamente la locazione e regolano l’oggetto e le posizioni dei contraenti con esclusivo riferimento alle disposizioni del codice civile, senza riservare prerogative pubblicistiche al Comune. Il Collegio esclude che il box appartenga al patrimonio indisponibile, mancando sia il requisito soggettivo dell’atto di destinazione ad uso pubblico, sia quello oggettivo dell’effettiva utilizzazione per finalità di pubblico servizio, richiamando Consiglio di Stato, sez. V, n. 4784 del 2019. Né lo status deriva dall’acquisizione dell’area mediante esproprio o dalla ubicazione nel parco attrezzato, poiché l’eventuale indisponibilità riguarderebbe l’area e non il box, destinato a mera attività commerciale.
L’ordinanza di sgombero non menziona i poteri di autotutela esecutiva previsti dall’art. 823 c.c. e non consente di desumere che il Comune abbia inteso esercitarli, traendo la propria ragione giustificativa dalla presupposta risoluzione della locazione. Il Collegio applica il principio delle Sezioni Unite n. 6019 del 2016, richiamato anche da TAR Sardegna n. 229 del 2019: in assenza di un atto di destinazione e di un’effettiva destinazione a pubblico servizio, la cessione in godimento a privati si inquadra nello schema privatistico della locazione.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, nella parte relativa al verbale prot. n. 65588 del 5 giugno 2023, sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione, con facoltà di riproposizione innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Nel resto i motivi aggiunti sono infondati: la ricorrente non contesta l’occupazione del suolo pubblico in mancanza di autorizzazione, e l’inerzia amministrativa non legittima l’occupazione; quanto all’ordine di cessazione dell’esercizio di vicinato, l’attività contrattualmente prevista non comprendeva la vendita di alimentari, per la quale non risulta presentata la prescritta SCIA. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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