Emersione: la fittizietà del rapporto va provata con istruttoria adeguata (TAR Lombardia n. 806 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sulla fittizietà del rapporto, esige un’istruttoria approfondita e non può reggersi su sopralluoghi episodici privi di ulteriori riscontri probatori. Ove dagli atti emerga una situazione ambigua, l’Amministrazione ha l’onere di disporre un supplemento istruttorio prima di negare il titolo. La mancata dimostrazione certa della simulazione del rapporto integra il difetto di istruttoria e determina l’annullamento del provvedimento. Il rilevante ritardo nella definizione della procedura di emersione non può essere addossato al richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020. La Prefettura aveva verificato i presupposti e, il 17 agosto 2021, datore di lavoro e lavoratore avevano sottoscritto il contratto di soggiorno, con contestuale istanza di rilascio del permesso.

La Questura avviava il procedimento di rigetto, contestando che la documentazione sull’attività subordinata fosse falsa. Il legale del ricorrente depositava memoria con le buste paga fino al licenziamento dell’8 novembre 2022. Il diniego veniva notificato il 7 febbraio 2023. Il ricorrente impugnava per violazione di legge ed eccesso di potere. Il Ministero dell’Interno chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta l’unica censura, incentrata sulla effettività dell’attività lavorativa. Il diniego si basava sui sopralluoghi della Polizia di Stato presso l’abitazione del datore di lavoro, nella quale il ricorrente avrebbe dovuto svolgere l’attività di collaboratore familiare, e sulla mancata reperibilità delle parti sul posto.

Dalla documentazione della stessa Amministrazione emerge però che i sopralluoghi sono stati soltanto due, del 22 giugno e del 4 novembre 2022. Nel primo i genitori del datore di lavoro confermarono che il ricorrente prestava servizio in quella casa, pur essendo in quel momento assente. Nel secondo il portiere riferì che il datore si era trasferito altrove. La Corte rileva che l’istruttoria è stata carente, documentata in modo insufficiente e priva di ulteriori evidenze probatorie, richiamando T.A.R. Lombardia, Milano, IV, ord. 26 luglio 2023, n. 696 e Consiglio di Stato, III, 4 agosto 2022, n. 6881.

Il ragionamento valorizza la circostanza che il trasferimento della famiglia del datore ben poteva aver comportato anche quello del ricorrente, addetto domestico. Le risultanze, quindi, non provano la fittizietà del rapporto e anzi inducono a conclusione opposta, confortata dall’atto di compravendita, dal certificato di residenza e dalle fatture delle utenze depositati dal ricorrente.

Il Collegio censura quindi il modus procedendi della Questura, per la mancata valutazione delle circostanze fattuali e la necessità, emergente dal contraddittorio, di un supplemento istruttorio, richiamando T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 25 gennaio 2024, n. 181, Consiglio di Stato, III, 5 agosto 2022, n. 6962 e 10 marzo 2023, n. 2546. Il lungo tempo impiegato, con quasi un anno e mezzo dalla stipula del contratto di soggiorno, non ha agevolato il ricorrente, licenziato nel frattempo per difficoltà economiche del datore.

Su queste basi il ricorso è fondato e l’atto impugnato viene annullato. Le spese sono compensate in ragione del complessivo andamento della vicenda processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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