Annullamento del diniego di permesso di soggiorno per difetto di istruttoria (TAR Lombardia n. 3518 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo per difetto di istruttoria il provvedimento con cui la Questura dichiara irricevibile e archivia la domanda di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, assumendo che lo straniero sia privo del visto e della documentazione necessaria, quando dagli atti del procedimento risulta che l’istante è entrato nel territorio nazionale con visto regolamentare e ha presentato la relativa richiesta nei termini di validità del titolo. L’Amministrazione, prima di negare il rilascio, è tenuta a verificare in concreto la sussistenza dei presupposti normativi e a considerare la documentazione prodotta. L’accertata illegittimità comporta l’annullamento del decreto e l’obbligo di rinnovare il procedimento, riesercitando il potere emendato dai vizi rilevati.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il decreto con cui la Questura ha dichiarato irricevibile e archiviato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ritenendo carenti i presupposti normativi essenziali per la presentazione dell’istanza e qualificandolo come irregolare sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/98.
Avverso il provvedimento ha dedotto violazione dei termini procedimentali e dell’obbligo di indicazione dell’autorità e dei termini di impugnazione, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore di fatto e insufficienza della motivazione. Il Ministero dell’Interno si è costituito con mera memoria di stile, chiedendo il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta in sede monocratica. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, a un esame approfondito del ricorso, ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dei primi due motivi, stante la fondatezza della terza censura, con cui è dedotto il difetto di istruttoria.
Nel decreto impugnato si afferma che il ricorrente non avrebbe prodotto la documentazione necessaria e in particolare non sarebbe munito di visto. Tale assunto è smentito dalla documentazione in atti: lo straniero è entrato in Italia il 17.11.2019 con visto regolamentare valido dal 05.11.2019 al 05.05.2020 e ha inoltrato il 20.11.2019 la raccomandata per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
La difesa erariale, sul punto decisivo, non ha articolato alcuna difesa né prodotto alcun documento a sostegno della tesi dell’Amministrazione. Il quadro probatorio resta quindi incontestato e conferma la carenza di istruttoria che ha viziato l’esercizio del potere.
Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. L’Amministrazione è tenuta a conformarsi in via esecutiva alla decisione, riesercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità accertati e rinnovando il procedimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.