Prova che la conoscenza del dispositivo della Cassazione basta per la riapertura disciplinare del militare (TAR Sardegna n. 638 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ripresa del procedimento disciplinare nei confronti del militare, ai sensi dell’art. 1393, comma 4, d.lgs. n. 66/2010, non presuppone necessariamente la conoscenza integrale della sentenza penale conclusiva quando l’esito del giudizio di legittimità sia stato di integrale rigetto del ricorso avverso la condanna di merito, senza alcuna rimessione in termini o rideterminazione della responsabilità. In tale evenienza, la conoscenza del dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione è sufficiente a radicare la legittima riapertura del procedimento disciplinare, atteso che la regola della conoscenza integrale affermata dall’Adunanza plenaria n. 14 del 2022 opera quale termine di garanzia per l’esercizio del potere disciplinare, e non quale condizione impeditiva dello stesso. L’attesa della sentenza integrale sarebbe infatti priva di utilità sostanziale ove il giudice di legittimità abbia confermato per intero la pronuncia di condanna già vagliata dai giudici di merito, non residuando margini di diversa valutazione dei fatti-reato rilevanti in sede disciplinare.
Il Fatto
Un sottufficiale dei Carabinieri, all’epoca comandante di stazione, veniva condannato in primo grado per i reati di violenza sessuale e tentata violenza sessuale, con pena sospesa e interdizione perpetua dagli uffici tutelari; la condanna veniva confermata in appello e diveniva irrevocabile a seguito del rigetto del ricorso per cassazione, il cui dispositivo veniva acquisito dall’Amministrazione il 14 giugno 2022.
Sulla base di tale esito, l’Amministrazione della Difesa riavviava il procedimento disciplinare, già sospeso in attesa del giudizio penale, e all’esito irrogava la sospensione disciplinare dall’impiego per sei mesi ai sensi dell’art. 1357, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 66/2010. Il militare impugnava il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 1393, comma 4, del medesimo decreto, assumendo che la riapertura fosse intervenuta sulla sola base del dispositivo della Cassazione, senza attendere la conoscenza integrale della motivazione della sentenza di legittimità, depositata solo in seguito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha in via preliminare dichiarato inammissibile per tardività la memoria di replica della parte ricorrente, depositata oltre il termine delle ore 12 dell’ultimo giorno utile, aderendo all’orientamento secondo cui, anche nella vigenza del processo amministrativo telematico, il deposito successivo a tale ora si considera effettuato il giorno successivo.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito la portata del principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 14 del 2022 in tema di termini di avvio o ripresa del procedimento disciplinare militare. La sentenza ha chiarito che la conoscenza della sentenza che conclude definitivamente il processo penale deve essere integrale e legalmente certa, ma ha precisato che tale regola opera sul piano della decorrenza del termine di novanta giorni, e non come divieto per l’Amministrazione di valutare la sufficienza degli elementi acquisiti. Detta regola, infatti, è posta a garanzia del dipendente e del buon andamento dell’azione amministrativa, consentendo all’Amministrazione di disporre del più ampio termine utile prima di esercitare il potere disciplinare, senza essere costretta a inseguire singoli giudicati parziali.
Nella fattispecie concreta, la Corte ha ritenuto che la tesi del ricorrente peccasse per eccessiva assolutezza: l’Amministrazione aveva in realtà fondato la riapertura su una sentenza di legittimità che aveva semplicemente rigettato il ricorso, confermando per intero la condanna già pronunciata dai giudici di merito. In tale contesto, la conoscenza integrale della motivazione della Cassazione non avrebbe potuto in alcun modo mutare l’esito del procedimento disciplinare, né il ricorrente aveva indicato elementi diversi desumibili dalla sentenza integrale, nel frattempo depositata in giudizio.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che il precedente nomofilattico riguardava l’ipotesi di giudicati parziali, ovvero di esiti penali frammentati su singoli capi di imputazione, rispetto ai quali l’attesa della sentenza complessiva risponde all’esigenza di valutare compiutamente il comportamento del militare ai sensi dell’art. 1355, comma 4, COM. Tale evenienza, però, non ricorre nel caso della sentenza di rigetto in Cassazione, che chiude definitivamente il giudizio su tutti i fatti-reato rilevanti.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori. Il TAR ha infine disposto l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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