Archiviazione dell’emersione per assenze ingiustificate e revoca del patrocinio (TAR Lazio n. 791 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare disciplinato dall’art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020, la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo alle convocazioni presso lo sportello unico per l’immigrazione comporta l’archiviazione del procedimento. La ratio della norma risiede nell’indispensabilità della presenza delle parti, necessaria per verificarne l’identità e per perfezionare gli atti di regolarizzazione; l’assenza ingiustificata frustra tale finalità. Non sussiste violazione delle garanzie partecipative di cui alla l. n. 241/1990 quando il contraddittorio non avrebbe potuto mutare l’esito del procedimento. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non trova cittadinanza nel procedimento di emersione, retto da disciplina derogatoria a quella ordinaria.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la competente prefettura ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore ex art. 103, d.l. n. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020. Il rigetto è fondato sulla mancata presentazione delle parti, convocate per tre volte presso lo sportello unico per la sottoscrizione del contratto di lavoro. Con separata nota la stessa autorità ha respinto anche la richiesta di convocazione per il mod. 209, finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, l’esistenza di motivi di salute a giustificazione delle assenze e l’illegittimità del diniego dell’attestazione per attesa occupazione. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza, rilevata l’assenza di giustificazioni per ciascuna delle convocazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo ordine di censure, relativo alla violazione delle garanzie partecipative. Il motivo è respinto perché il ricorrente non ha fornito alcuna prova del fatto che, ove fosse stato comunicato l’avviso di avvio del procedimento, l’esito sarebbe potuto essere diverso. Risultano in atti quattro convocazioni, tutte inviate ai recapiti indicati dagli interessati e tutte andate deserte, senza contestazioni specifiche né allegazioni documentali degli impedimenti addotti.

Sul punto il Tribunale richiama un consolidato orientamento (Cons. Stato n. 2083 del 2022; Cons. Stato n. 4188 del 2015; Cons. Stato n. 1583 del 2015; TAR Veneto n. 2126 del 2025; TAR Lombardia n. 1386 del 2022), secondo cui non si configura violazione delle garanzie partecipative quando il contraddittorio non presenta alcuna possibile utilità.

Il secondo motivo è infondato nel merito. Dopo la prima convocazione l’amministrazione ha fissato tre nuovi appuntamenti; due raccomandate sono tornate con la dicitura “destinatario sconosciuto” e un terzo avviso è stato trasmesso via p.e.c. Le parti non si sono presentate senza giustificato motivo. L’archiviazione della pratica è dunque conforme all’art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, la cui ratio — richiamata nel parere Cons. Stato n. 721 del 2026 — risiede nell’indispensabilità della presenza delle parti, necessaria per verificarne l’identità e per perfezionare gli atti di regolarizzazione: l’assenza ingiustificata frustra tale finalità.

Anche l’ultimo mezzo è respinto. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non trova cittadinanza nel procedimento di emersione, retto da disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria e da applicarsi nei limiti da essa contemplati (TAR Lazio n. 9383 del 2026; Cons. Stato n. 606 del 2026; TAR Lazio nn. 2486 e 2492 del 2026).

Infine, stante la manifesta infondatezza della pretesa, il Collegio dispone la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, compensando le spese di giudizio per giusti motivi. Il ricorso è integralmente rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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