Esecuzione del giudicato e ordine di pagamento degli interessi fino al soddisfo (TAR Lazio n. 788 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, l’obbligo dell’amministrazione di corrispondere gli interessi “dalla domanda al saldo” va inteso nel senso che il termine finale del computo coincide con la data dell’effettivo pagamento, e non con il momento in cui è stata avviata o condotta la trattativa tra le parti, la quale prova soltanto lo svolgimento di un confronto non concluso. Quanto alla prova dei pagamenti risalenti, l’apposizione della dicitura “pagato” da parte del professionista sulla fattura, in considerazione del tempo trascorso e della difficoltà di reperire ricevute bancarie coeve, costituisce documentazione sostanzialmente equivalente alla prova dell’avvenuta corresponsione. Il ricorso per l’esecuzione del giudicato è ammissibile quando la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, attestato dagli uffici competenti, e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. La penalità di mora può essere negata quando sia già stato nominato il commissario ad acta, salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione del debitore.

Il Fatto

La ricorrente, una società, ha agito davanti al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione di una sentenza della Corte di Appello di Roma passata in giudicato, con la quale il Comune era stato condannato al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi dalla domanda al saldo, con compensazione delle spese di lite e ripartizione tra le parti delle spese di C.T.U. e di A.T.P.

Dopo la notifica della sentenza e l’attestazione del passaggio in giudicato, il Comune ha corrisposto solo parte del dovuto, contestando la prova delle spese di consulenza e di assistenza tecnica. La società ha quindi chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna a penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. e l’ammissibilità del ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha poi ricondotto la sentenza del giudice ordinario tra i provvedimenti eseguibili mediante l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..

Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate le pretese residue. Quanto agli interessi, ha osservato che la formula “dalla domanda al saldo” indica l’inequivoco intendimento di ancorare il computo al momento dell’effettivo incasso, avvenuto solo in data successiva alla notifica del ricorso: la corrispondenza tra le parti prova soltanto una trattativa non andata a buon fine e non può anticipare il termine finale del calcolo.

Sulla prova dei pagamenti risalenti, il Tribunale ha valorizzato la fattura del 2002 recante la dicitura “pagato” apposta dal professionista, ritenendola prova idonea della corresponsione delle spese di A.T.P., in ragione del tempo trascorso e della difficoltà di reperire ricevute bancarie coeve. Analogo ragionamento ha condotto alla quantificazione del residuo sulle spese di C.T.U., a fronte di un pagamento parziale dell’amministrazione.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Comune di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni e ha nominato, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta, con ulteriore termine di sessanta giorni. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, non ravvisando allo stato i presupposti di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione del debitore. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *