Accesso agli atti nel procedimento di protezione internazionale (TAR Lombardia n. 979 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente che abbia proposto istanza di accesso agli atti del proprio fascicolo è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990. La disponibilità della documentazione richiesta è strumentale all’esercizio del diritto di difesa e integra il presupposto dell’accesso difensivo garantito dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza non preclude l’accertamento giudiziale del diritto. Gli atti del fascicolo costituiscono documenti amministrativi già formati e in possesso della P.A., la cui esibizione non richiede alcuna attività di elaborazione. In assenza di cause di esclusione, l’accesso deve essere riconosciuto e l’Amministrazione va condannata a consentire consultazione ed estrazione di copia.

Il Fatto

Il ricorrente aveva inoltrato nel maggio 2021 istanza di riconoscimento della protezione internazionale presso la Questura. Nel giugno 2024 gli veniva comunicato che la richiesta risultava in lavorazione, senza ulteriori riscontri. Il difensore presentava quindi, il 13 novembre 2024, una richiesta di accesso agli atti del fascicolo. Nemmeno dopo il parere della Commissione Territoriale del 3 gennaio 2025 interveniva alcun riscontro.

Formatosi così il silenzio-rigetto, il ricorrente ha impugnato il comportamento omissivo dell’Amministrazione davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dei principi di pubblicità e trasparenza. Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione centrale nella sussistenza del diritto di accesso ai documenti indicati nell’istanza, entro i limiti precisati in ricorso. La domanda è ritenuta fondata, ricorrendo tutti i presupposti dell’accesso difensivo.

Il giudice richiama i requisiti richiesti dalla legge: la natura di documento amministrativo dell’atto; la titolarità in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento; la direzione dell’istanza verso una pubblica amministrazione; l’assenza di cause di esclusione.

Quanto al profilo soggettivo, il ricorrente è direttamente coinvolto nel procedimento non conclusosi nei termini di legge. La disponibilità della documentazione è strumentale all’esercizio del diritto di difesa nell’eventuale controversia sull’istanza di protezione internazionale. Trova quindi applicazione l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, che garantisce l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Sul piano oggettivo, gli atti richiesti consistono in documenti amministrativi già formati e in possesso dell’Amministrazione. Non si richiede alcuna attività di elaborazione dati, ma solo l’esibizione. Non ricorrono cause ostative: gli atti non sono coperti da segreto di Stato, non hanno natura tributaria, non sono diretti all’adozione di atti normativi o di programmazione, né afferiscono a procedure concorsuali.

Il Collegio esclude infine che l’istanza sia preordinata a un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione. L’accesso viene pertanto accolto, con ordine al Ministero dell’Interno di mettere a disposizione la documentazione mediante esibizione ed estrazione di copia nel termine di trenta giorni. Le spese di giudizio sono compensate e viene confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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