Carta docente, il TAR ordina l’ottemperanza del giudicato (TAR Campania n. 3491 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che riconosce alla parte un bene della vita ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità accertata. L’obbligo di ottemperanza presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento, la sua notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina fin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce davanti al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per l’importo nominale di euro 500 annui e per le tre annualità già maturate.

Secondo la prospettazione, la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. La pronuncia è stata notificata ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. L’Amministrazione non ha però proceduto al pagamento. Da qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e di condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario azionata possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nel rispetto formale del decisum, ma consiste nel far conseguire concretamente alla parte l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il Collegio verifica poi i presupposti processuali dell’ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la cui osservanza condiziona la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Sul piano dell’effettività, il Tribunale rileva che l’Amministrazione intimata, costituitasi solo formalmente, non ha dato alcuna esecuzione al dettato giudiziale. L’inerzia è quindi accertata e giustifica l’accoglimento del ricorso.

In accoglimento, il TAR ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica e accreditando su di essa l’importo nominale riconosciuto dal giudice civile, quale contributo economico destinato alla formazione professionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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