Requisito reddituale per l’emersione: non concorre il parente di terzo grado (TAR Piemonte n. 227 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La titolarità in capo al datore di lavoro di un reddito imponibile non inferiore alle soglie fissate dall’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020 costituisce presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura di emersione del lavoro irregolare di sostegno al bisogno familiare prevista dall’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020. Alla determinazione del reddito possono concorrere, anche se non conviventi, esclusivamente il coniuge e i parenti entro il secondo grado. Il contributo dello zio del datore di lavoro, legato da parentela di terzo grado a norma dell’art. 76 cod. civ., non è idoneo a integrare il requisito. Il requisito reddituale è vincolante e non superabile con affermazioni generiche o documentazione non comprovante il superamento delle soglie.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui lo Sportello unico per l’immigrazione di Vercelli ha respinto la domanda di emersione del lavoro irregolare di sostegno al bisogno familiare, presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020. L’atto è preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

Il diniego si fonda sul mancato possesso del requisito reddituale: dall’istruttoria emerge un reddito imponibile del datore di lavoro di importo inferiore alla soglia di euro 27.000 annui prevista per il nucleo familiare composto da più soggetti conviventi. L’amministrazione esclude che lo zio del datore di lavoro possa concorrere alla formazione del reddito, non essendo parente entro il secondo grado. Il ricorrente deduce carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione, invocando una circolare ministeriale e un orientamento giurisprudenziale sul permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce l’architettura dell’art. 103 del D.L. n. 34 del 2020, che delinea tre procedure: due su impulso del datore di lavoro e una che attribuisce al cittadino straniero un permesso di lavoro temporaneo convertibile. Per accedere al beneficio la normativa richiede requisiti specifici in capo al datore di lavoro e al lavoratore.

Quanto al requisito reddituale, l’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020 fissa una soglia di 20.000 euro annui per il nucleo composto da un solo percettore di reddito e di 27.000 euro per il nucleo composto da più soggetti conviventi. La norma precisa che il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

La titolarità di tale reddito in capo al datore di lavoro è presupposto indefettibile: essa ha la funzione di dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di chi si afferma datore di lavoro. Il Tribunale richiama il principio per cui la verifica del requisito è vincolante e non superabile tramite affermazioni generiche o documentazione non comprovante il superamento delle soglie stabilite dalla normativa, citando TAR Lazio, Roma, n. 20076 del 2025.

Nel caso concreto non è contestata l’insussistenza del requisito. Il contributo dello zio del datore di lavoro non può integrarlo: nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune e da questi discendendo all’altro, restando escluso lo stipite, sicché la relazione è di terzo grado ai sensi dell’art. 76 cod. civ. Ne consegue che, in assenza del requisito reddituale, la domanda non poteva essere accolta.

Non persuade il motivo sul mancato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La giurisprudenza invocata dal ricorrente (TAR Reggio Calabria, n. 75 del 2020) concerne altra fattispecie procedimentale, governata dal D.Lgs. n. 109 del 2012, che reca specifica previsione nell’art. 5, comma 11-bis, introdotto dall’art. 9, comma 10, del D.L. n. 76 del 2013, convertito dalla legge n. 99 del 2013. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge, e con revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 136, comma 1, del T.U. spese di giustizia, per sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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