Ottemperanza per la carta del docente: il giudice ordina l’esecuzione e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4155 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine determinato e nomina fin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere respinta quando la statuizione della sentenza da ottemperare inerente agli interessi risulti ampiamente satisfattiva anche per l’eventuale ulteriore ritardo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva in giudizio per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno, oltre accessori.
Non avendo il Ministero dato esecuzione alla pronuncia, la ricorrente proponeva ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’ordine di ottemperanza, la condanna alla c.d. “penalità di mora” e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando la produzione di copia asseverata della sentenza e della relativa attestazione del passaggio in giudicato. È stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo, sicché il ricorso risultava proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la resistente non aveva formulato alcuna deduzione sull’inadempimento né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il Collegio ha ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza, rilasciando la carta e accreditando la somma di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Il Collegio ha invece ritenuto iniqua e ha respinto la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in ragione della funzione assegnata alla carta del docente, costituente un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo. La statuizione della sentenza da ottemperare inerente al pagamento degli interessi è stata giudicata ampiamente satisfattiva anche per l’eventuale ulteriore ritardo.
Le spese di giudizio, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso, sono state liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, sulla scorta di Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897.
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Nota della Redazione
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