Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente: nomina del commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Sardegna n. 125 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della “Carta docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, una volta passato in giudicato, obbliga l’Amministrazione all’esecuzione integrale. La mancata attivazione, nonostante la sollecitazione, legittima il giudice a nominare un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva, assegnando un termine per l’adempimento. L’attività commissariale, se affidata a un dipendente pubblico della struttura debitrice, non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto, con la sentenza n. 25 del 7 febbraio 2024 del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto alla fruizione della Carta docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di euro 2.500,00. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era rimasta ineseguita con riferimento al riconoscimento del capitale, sebbene l’Amministrazione avesse provveduto alla liquidazione delle spese di lite.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. In udienza, la difesa dell’Amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale senza tuttavia fornire indicazioni per una soluzione bonaria.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda, rilevando che l’Amministrazione aveva parzialmente ottemperato alla sentenza, limitandosi alla liquidazione delle spese legali, mentre il giudicato sul capitale era rimasto integralmente ineseguito. La dichiarazione della difesa erariale, pur attestando la sollecitazione all’esecuzione, non ha fornito elementi per una tempestiva soluzione della controversia.

La circostanza ha integrato i presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi propri del giudice dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il Collegio ha quindi disposto la nomina del commissario ad acta, individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate nella misura di euro 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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