Sospensione della licenza ex art. 100 TULPS e natura preventiva della misura (TAR Emilia-Romagna n. 1562 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un esercizio pubblico, disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 del r.d. n. 773 del 1931 (TULPS), costituisce misura di prevenzione e non di carattere punitivo o sanzionatorio. Essa può essere adottata ogni qualvolta l’esercizio, secondo l’apprezzamento discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini, senza che sia necessario che si siano verificati tumulti, gravi disordini o l’abituale ritrovo di persone pregiudicate. Non rileva, ai fini della legittimità del provvedimento, l’assenza di colpa del titolare della licenza, atteso che la misura opera in via anticipata e prescinde da ogni personale responsabilità dell’esercente.
Il Fatto
Una società, legale rappresentante di una struttura ricettiva alberghiera, impugnava l’ordinanza con cui il Prefetto aveva respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di sospensione per quindici giorni dell’autorizzazione all’attività di struttura ricettiva, adottato ai sensi dell’art. 100 TULPS. La sospensione era stata disposta in seguito ad un’operazione di polizia nel corso della quale erano stati accertati alloggiati non registrati nel portale “Alloggiati Web”, alcuni dei quali gravati da numerose segnalazioni per reati contro il patrimonio, nonché due autovetture intestate fittiziamente nel parcheggio dell’hotel. La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, deducendo la nullità dell’atto per carenza di sottoscrizione da parte del Prefetto e l’infondatezza dei presupposti, sostenendo che il termine di registrazione degli ospiti non fosse ancora spirato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo le censure infondate. Con riguardo alla dedotta nullità del decreto prefettizio per essere stato sottoscritto dal dirigente dell’Area 1 Bis, il Collegio ha richiamato il principio, di cui alla giurisprudenza della Cassazione civile, secondo cui non occorre, ai fini della validità dell’atto amministrativo, l’indicazione espressa della delega o dell’atto organizzativo interno, gravando sulla parte che deduce il vizio l’onere di comprovare la carenza di legittimazione del funzionario, onere non assolto nel caso di specie.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la natura e la finalità del potere attribuito dall’art. 100 TULPS al Questore, evidenziando come tale disposizione conferisca un potere di sospensione della licenza con finalità di prevenzione e tutela anticipata della pubblica sicurezza. La norma non richiede necessariamente l’avverarsi di tumulti o il ritrovo abituale di persone pregiudicate, ma consente l’adozione della misura ogniqualvolta l’esercizio costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini, in un giudizio ampiamente discrezionale sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Il Collegio ha altresì precisato che la sospensione prescinde da ogni personale responsabilità del titolare, potendo essere disposta anche in assenza di colpa, in quanto mira a impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. I fatti accertati dalle Forze dell’ordine — la presenza di ospiti non registrati gravati da precedenti, il ritrovamento di veicoli intestati fittiziamente e i comportamenti ostativi posti in essere dalla titolare — sono stati ritenuti sufficienti e proporzionati per integrare i presupposti normativi, mentre la diversa ricostruzione proposta dalla ricorrente è stata considerata indimostrata e non credibile. Infine, la terza censura, relativa alla mancata valutazione degli scritti difensivi, è stata dichiarata inammissibile in quanto diretta avverso un provvedimento non impugnato, oltre che infondata, essendo la motivazione del decreto prefettizio idonea a dimostrare l’avvenuto esame del reclamo.
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Nota della Redazione
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