Omessa pubblicizzazione dell’istanza per stazione radio base e annullamento del titolo (TAR Lombardia n. 1371 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, la pubblicizzazione dell’istanza da parte dello sportello locale, prescritta dall’art. 44, comma 5, del D.Lgs. n. 259/2003, non costituisce un adempimento meramente formale, ma un presidio sostanziale della trasparenza e del principio di democraticità del processo decisionale. La sua omissione inficia la legittimità del titolo autorizzativo, né è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies della L. n. 241/1990, poiché non è possibile formulare una prognosi postuma sull’irrilevanza dell’apporto partecipativo impedito ab origine. La pubblicazione sul portale telematico delle imprese non soddisfa l’obbligo, essendo destinata alle imprese e non alla consultazione dei cittadini. La novella che esclude l’annullabilità del titolo per la mancata pubblicizzazione non retroagisce ai procedimenti già conclusi, in ossequio al principio tempus regit actum.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di immobili residenziali in una frazione storica del Comune di Lierna, impugnano la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi con cui il SUAP, gestito in forma associata dalla Comunità Montana, ha autorizzato l’installazione di una stazione radio base di potenza superiore a 20 Watt nelle vicinanze delle loro abitazioni.
Il procedimento origina dall’istanza di due società operatrici, definita con conferenza semplificata in modalità asincrona e con termine perentorio di 23 giorni per le determinazioni delle amministrazioni. Decorso il termine senza pareri, salvo quello tecnico favorevole di ARPA Lombardia, il SUAP ha concluso positivamente. I ricorrenti deducono di aver conosciuto la procedura solo dopo l’avvio dei lavori e di averne compreso la portata lesiva a seguito dell’accesso agli atti e del posizionamento dell’antenna. L’area è gravata da vincolo paesaggistico ex art. 142, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004 e ricade nella fascia di rispetto del “Sentiero del Viandante”.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità per tardività. Per il titolo rilasciato a terzi, il termine decorre dalla piena conoscenza dell’atto, che non coincide con la mera percezione dell’inizio dei lavori, ma si realizza quando l’opera rivela in modo certo le sue caratteristiche essenziali. Poiché i vizi dedotti sono di natura procedimentale, non percepibili dall’esterno, il dies a quo si àncora all’esito dell’accesso documentale. Le resistenti non hanno provato una conoscenza piena anteriore.
Parimenti infondate sono le eccezioni di difetto di legittimazione e di carenza di interesse. La titolarità di immobili in prossimità dell’intervento integra il criterio della vicinitas. Quanto all’interesse, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la compromissione della visuale panoramica può integrare il pregiudizio differenziato, purché effettivo e serio, in un contesto di riconosciuto pregio, con ricadute sulla godibilità e sul valore degli immobili.
Nel merito, è fondato il primo motivo. L’art. 44, comma 5, del D.Lgs. n. 259/2003 impone allo sportello locale di pubblicizzare l’istanza. La ratio è consentire ai soggetti prossimi all’impianto di partecipare al procedimento. Le resistenti non hanno provato idonee forme di pubblicità: la pubblicazione sul portale “impresainungiorno” è inadeguata, essendo destinata alle imprese e non ai cittadini.
Il vizio non è sanabile ex art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990, non potendosi formulare una prognosi postuma sull’apporto partecipativo impedito. Irrilevante è il richiamo alla novella che ha escluso l’annullabilità per la mancata pubblicizzazione: entrata in vigore successivamente alla conclusione del procedimento, non si applica in forza del principio tempus regit actum.
Il ricorso è dunque accolto, con annullamento del provvedimento impugnato; gli ulteriori motivi restano assorbiti e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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