Obblighi dei proprietari delle ripe ex art 31 codice della strada (TAR Toscana n. 959 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), i proprietari dei terreni confinanti con la strada sono tenuti a mantenerli in stato tale da impedire franamenti e cedimenti del corpo stradale. Tale obbligo di facere opera in via oggettiva, a prescindere dall’accertamento delle cause del dissesto, cosicché l’intervenuto franamento non esclude, ma anzi conferma, il dovere dei privati di eliminare la situazione di pericolo derivante dalla possibilità di ulteriori cedimenti. L’ordinanza che ingiunge siffatti interventi rientra nei poteri gestionali del dirigente ex art. 107 d.lgs. n. 267/2000 e non configura un atto contingibile e urgente di competenza sindacale. Restano invece estranei al perimetro dell’art. 31 gli ordini relativi a segnaletica stradale e ad altri manufatti non riconducibili all’area di proprietà dei privati.
Il Fatto
Con ordinanza dell’8 maggio 2025 il Comune di Lucca ha ingiunto ai ricorrenti, quali proprietari di terreni contigui a due strade comunali interessati da un evento franoso verificatosi il 18 aprile 2025, di mantenere efficiente la segnaletica apposta dal personale comunale, di installare la regolamentare segnaletica in sostituzione di quella installata dal Comune, di eseguire le opere di messa in sicurezza dei terreni e di ripristinare la spalletta in pietra di un ponte stradale.
I ricorrenti hanno impugnato l’atto davanti al TAR Toscana, deducendo la violazione della normativa in materia di protezione civile, l’incompetenza del dirigente, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e l’indeterminatezza degli obblighi imposti. L’istanza cautelare, respinta in primo grado, è stata accolta dal Consiglio di Stato in relazione ai soli ordini estranei alla messa in sicurezza dell’area di proprietà dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto impugnato. L’ordinanza non sanziona i proprietari per l’omessa manutenzione, né ipotizza una loro responsabilità per il franamento: essa applica l’art. 31 cod. strada, che attua la categoria civilistica della responsabilità oggettiva per cose in custodia di cui all’art. 2051 cod. civ. attribuendo ai privati confinanti l’obbligo di mantenere i terreni in stato tale da prevenire cedimenti e cadute di materiale sulla sede stradale.
Da qui il rigetto del primo motivo: i finanziamenti assegnabili a seguito della dichiarazione di stato di emergenza regionale possono essere destinati, ai sensi dell’art. 25, comma 6, l.reg. 45/2020, unicamente alle attività di soccorso e agli interventi di massima urgenza, non certo alla manutenzione delle ripe. Il Comune aveva peraltro già provveduto direttamente alla messa in sicurezza dell’area.
Infondata è anche l’eccezione di incompetenza: esclusa la natura di atto contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000, l’ordinanza ingiunge solo verifiche tecniche e opere di ripristino sulle ripe di pacifica proprietà privata, rientrando così nei poteri gestionali del dirigente. Quanto all’art. 7 legge n. 241/1990, le particolari esigenze di celerità giustificano l’omessa comunicazione di avvio.
Il Collegio esclude poi che rilevi l’indagine sulle cause del dissesto: i rilievi sulla presunta cattiva realizzazione della strada comunale non fanno venir meno i doveri dei proprietari di costante monitoraggio delle ripe, restando salva l’azione in regresso davanti al giudice ordinario. Respinta è anche la tesi secondo cui i terreni costituirebbero scarpata anziché ripa, avendo la scarpata la diversa funzione di sostenere il corpo stradale.
Il ricorso è invece accolto quanto agli ordini relativi alla segnaletica e al ripristino della spalletta del ponte: si tratta di prescrizioni su manufatti non riconducibili all’area di proprietà dei ricorrenti, che esulano dal perimetro applicativo dell’art. 31, come già osservato dal Consiglio di Stato in sede cautelare. L’annullamento è pertanto parziale, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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